(massima n. 1)
In tema di assicurazione privata dell'invaliditā temporanea da infortuni sul lavoro o degli stati di malattia, il diritto all'indennizzo sorge per effetto del verificarsi della situazione di invaliditā ed č soggetto, pertanto, alla prescrizione annuale prevista dalI'art. 2952, comma 2, c.c. con decorso dal giorno della sopravvenienza del fatto assicurato (invaliditā).