(massima n. 1)
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di prescrizione (di tre anni e centocinquanta giorni) del diritto alla rendita per inabilitā permanente decorre dal momento stesso del verificarsi dell'infortunio, quando per la natura e gravitā dei postumi, la loro esistenza e la loro incidenza sulla capacitā lavorativa sono immediatamente e chiaramente percepibili dal lavoratore. (Fattispecie relativa a infortunio determinante l'amputazione di quattro dita della mano destra e della falange distale di due dita della mano sinistra; il giudice di merito aveva ritenuto rilevante il momento in cui incontrovertibilmente e irreversibilmente era stata raggiunta la percentuale minima di legge di invaliditā permanente; con il ricorso per cassazione, rigettato dalla S.C., il ricorrente aveva, sotto vari profili, censurato la sentenza impugnata per il fatto che si erano ritenuti consolidati ed irreversibili i postumi sin dal momento dell'infortunio, ma non aveva posto in discussione la questione della decorrenza delle prestazioni di inabilitā permanente in relazione al momento di cessazione dell'inabilitā temporanea assoluta, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965).