(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invaliditā di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invaliditā permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non giā la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si č manifestato lo stato di invaliditā conseguente allo stesso.