Le norme degli artt. 1888 e 1889
I citati articoli disciplinano il documento del contratto di assicurazione, cioè
la polizza. L'art. 1888 riafferma innanzi tutto il principio, malamente enunciato dall’art. 420 cod. comm. (“
Il contratto di assicurazione deve essere fatto per iscritto”) e più esattamente riaffermato dalla costante giurisprudenza, che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, pertanto, salvo convenzione contraria, la polizza non vale
ad substantiam, ma
ad probationem tantum.
Nel capoverso il nuovo codice, seguendo i progetti, omette l'enumerazione degli elementi che devono essere indicati in polizza, come faceva invece il cod. comm. art. 420, seguito dai progetti Mossa (art. 5) e Fed. imp. assic. (art. 4).
Esso invece contiene una norma — nuova nel nostro ordinamento,
ma già adottata dalle più moderne leggi straniere — che allo scopo di facilitare la prova documentale del contratto, sancisce l'obbligo dell'assicuratore di consegnare la polizza, e sue copie o duplicati allo stipulante.
L'art. 1889 — disposizione nuova che troviamo in genere solo nei progetti Mossa (art. 10) e Fed. (art. 8) — contempla le polizze all'ordine e al portatore. Tagliando corto ai dubbi della dottrina e seguendo piuttosto le tendenze della pratica di polizza, il codice esclude in tali polizze la natura di titolo di credito, attribuendo invece la natura
di titolo di legittimazione a favore del debitore e chiarendo che il loro trasferimento importa soltanto trasferimento del credito verso l'assicuratore con gli effetti della cessione.
Vediamo nelle sue linee fondamentali il concetto della polizza di assicurazione e la disciplina discendente dalle nuove norme.
Polizza di assicurazione: concetto
La polizza è il documento scritto nel quale sono indicati gli elementi e le clausole del contratto di assicurazione. Normalmente esso è un documento predisposto dall'assicuratore, e sul quale sono scritte a stampa le condizioni generali, e, ove sia il caso, le condizioni speciali, mentre le condizioni particolari sono dattilo o manoscritte. Le clausole specifiche del contratto devono contenere tutti gli elementi concordati per identificare le obbligazioni delle parti, e cioè, come con norme simili enumerano il vecchio cod. comm , i prog. Mossa e Fed. e alcune moderne leggi straniere, il nome e il domicilio dei contraenti e dell'eventuale beneficiario, l'interesse o la persona assicurata, i rischi assicurati, il premio, la somma assicurata nonché la data di conclusione del contratto e di emissione della polizza.
Nei contratti in abbonamento (e nei trattati di riassicurazione) viene emanato un documento the contiene le clausole generali, e per ogni singolo rapporto di assicurazione che sorge in conseguenza del contratto, viene emesso un certificato di applicazione
(bordereau), che contiene l'indicazione degli elementi the identificano il singolo rapporto, e funge da polizza anche nel giuoco dei contratti documentali (vendita c.i.f. ecc.).
La polizza è di solito sottoscritta da ambedue le parti(cosi il contratto generale e il certificato), ma spesso di fatto l'esemplare che rimane presso l'assicuratore è firmato dal solo contraente, e quello che rimane presso di questi è firmato dal solo assicuratore.
A norma del cpv. dell'
art. 1888 del c.c., l'assicuratore, direttamente o a mezzo di suoi agenti, è obbligato a rilasciare al contraente la polizza o altro documento da lui firmato comprovante l'assicurazione. Si tratta di un vero e proprio obbligo, seppure di carattere secondario, discendente il contratto, e come tale deve essere adempiuto nel luogo stabilito per l’ adempimento del contratto. L’ assicuratore è anche obbligato a lasciare al contraente a sue spese, tutte le volte che questi lo richieda, duplicati o copie della polizia, essendo peraltro una sua facoltà di esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Funzione e natura: a) sempre probatoria; b) talora è requisito essenziale
La polizza di assicurazione, e così il certificato di applicazione nelle assicurazioni in abbonamento, può adempiere a diverse funzioni e avere cosi diversa natura.
a) Normalmente la polizza ha soltanto la funzione di provare l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione: ha cioè natura di
documento probatorio. E poiché il codice stesso stabilisce (
art. 1888 del c.c. ; cod. comm. 1882, art. 420) che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, ne discende la conseguenza che, in mancanza, in aggiunta o in contratto alla polizza, non è ammessa la prova testimoniale, tranne che nell'ipotesi in cui il contraente abbia per sua colpa perduto il documento (
art. 2724 del c.c., ult. cpv.). Lo stesso vale per le modifiche al contratto, le quali anche esse devono essere provate per iscritto.
b) Talora, per espressa volontà delle parti, la polizza viene elevata a
requisito essenziale del contratto (e il certificato a requisito del sorgere del singolo rapporto di assicurazione). II contratto così da consensuale diviene formale e la polizza un documento richiesto
ad solemnitatem,, senza il quale il contratto è inesistente o nullo. Giova rilevare che, anche in tal caso, tranne l'ipotesi di smarrimento senza colpa, non è ammissibile la prova testimoniale (
art. 2724 del c.c., ult. cpv.).
c) Talora ha funzione circolatoria e di legittimazione: polizze all’ordine e al portatore
La polizza (e il certificato in base ad un contratto in abbonamento) adempie una funzione circolatoria quando è all'ordine o al portatore: ciò che accade più di frequente, specialmente la prima ipotesi, nelle assic. trasporti. Quale è in tal caso la natura della polizza?
Sotto la vigenza del vecchio codice, che non contemplava nè polizze all’ordine, nè polizze al portatore, la dottrina superficiale non esitava a qualificare le une e le altre veri e propri titoli di credito sia pure causali.
D'altro canto, la prassi delle polizze, riaffermando l'opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni opponibili all'assicurato cedente (ad es. art. 15 Pol. ass. mar. merci 1933), dimostrava la volontà delle parti di volersi servire dell'istituto della cessione, sia pure semplificata nelle sue formalità di notifica al debitore ecc., anziché del titolo di credito, si che la clausola all'ordine o al portatore null'altra funzione aveva (salvo che il contrario non risultasse dalle altre condizioni di polizza) che quella di facilitare la cessione della polizza e di facilitare la legittimazione a favore del creditore, o di solito del debitore.
Il nuovo codice aderisce a questa posizione della realtà confortata dalla dottrina maggioritaria. Di conseguenza:
a) La polizza all'ordine e al portatore adempie una
funzione circolatoria del credito verso l'assicuratore, nel senso tecnico di trasferimento del diritto con gli effetti della cessione. Le formalità stabilite per la cessione del crediti (
art. 1260 del c.c. e segg.) sono quindi sostituite dalla assai più semplice legge di circolazione del titolo (girata, tradizione); ma a tutti gli altri effetti — in primo luogo l’opponibilità all'esibitore del titolo delle eccezioni opponibili a tutti i predecessori per il noto adagio
nemo plus iuris transferre quam ipse non habet — si tratta di una cessione
in senso tecnico.
b) La polizza all'ordine e al portatore, in base alto stesso art. 1889, 1° cpv., salvo convenzione contraria e anche quella nominativa quando le parti espressamente lo stabiliscano, è inoltre
un documento di legittimazione. E precisamente — chiarisce lo stesso art. 1889 — un titolo di legittimazione nel senso che il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se non è titolare del diritto. In tal caso l'assicuratore in buona fede può validamente eseguire con pieno effetto liberatorio la sua prestazione al legittimato dalla polizza (giratario o portatore), senza accertarsi se questi sia o meno il vero destinatario della prestazione a cui il documento si richiama, cioè l'assicurato. Per contro l'esibitore della polizza come tale non ha diritto alla prestazione, in quanto l'assicuratore può, senza cadere in mora, non adempiere la sua prestazione verso la semplice esibizione o consegna del documento e pretendere invece dalla persona dell'esibitore del documento ulteriori prove relative alla pertinenza del diritto menzionato nel documento.
Ai sensi dell'ult. cpv. art. 1889, in caso di smarrimento, furto, distruzione della polizza all'ordine, si applicano le norme degli artt.
2016 e segg. relative
all'ammortamento dei titoli all'ordine.