(massima n. 1)
In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell'art. 2952 c.c. si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto doversi applicare il termine annuale di prescrizione al diritto di un'impresa relativo alla rifusione dall'assicurazione delle spese c.d. di salvataggio).