(massima n. 1)
Nei rapporti tra assicuratore della responsabilitā civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione inerente ai diritti dell'assicurato iniziati per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da costui proposta, non sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma č invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell'assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato.