(massima n. 2)
In tema d'assicurazione contro i danni, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità è di un anno, senza che possa al riguardo assumere rilievo la circostanza che risulti eventualmente proposta domanda d'annullamento dell'espletata perizia contrattuale, non essendo alle parti date di incidere sulla detta disciplina prescrizionale (nemmeno) mediante il collegamento di quest'ultima domanda con quella d'indennizzo. (Principio dalla Corte Cass. affermato nel rigettare il motivo di ricorso proposto deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 1370, 1349 c.c. e 100 c.p.c., nonché lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, «per avere la corte del merito applicato nella specie il termine prescrizionale di cui all'art. 1952 c.c. invece di quello previsto dall'art. 1442 stesso codice, ancorché fosse stata proposta domanda d'annullamento della perizia contrattuale e, condizionatamente, quella di pagamento dell'indennizzo ed ancorché le parti del rapporto assicurativo "avessero consentito sull'an debeatur e, cioè sulla validità ed efficacia del contratto d'assicurazione e sulla risarcibilità del danno"» subito dall'assicurato).