(massima n. 2)
La sospensione del termine di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione č efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo.