(massima n. 1)
In tema di assicurazione della responsabilitą civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera del terzo comma dell'art. 2952 c.c., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo e non, invece, dal giorno dell'evento dannoso.