(massima n. 1)
A norma dell'art. 2952 c.c., nell'assicurazione della responsabilitā civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione č sospeso fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. (Nella specie, in relazione ad azione dell'assicurato diretta a far valere la responsabilitā cosiddetta ultramassimale per mala gestio dell'assicuratore, la S.C. correggendo la motivazione della sentenza impugnata ha escluso la fondatezza della tesi della societā assicuratrice, che intendeva computare la prescrizione annuale con decorrenza dalla data della lettera con cui essa durante la sospensione della prescrizione a norma del riportato principio aveva comunicato all'assicurato di avere erogato agli aventi diritto l'intero massimale).