(massima n. 1)
Nel contratto di assicurazione privata contro gli infortuni da cui sia derivato un evento produttivo di lesioni corporali che abbiano determinato ricoveri ospedalieri, invaliditā temporanea totale o parziale, postumi invalidanti di carattere permanente o la morte dell'infortunato, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che č da questo momento, piuttosto che da quello dell'infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Pertanto, l'assicuratore che intende opporre la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non la data del sinistro ma quella in cui si č manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei suoi confronti.