(massima n. 1)
In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, stesso codice, la quale, regolando, in ogni suo aspetto, il rapporto tra assicurato ed assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato.