(massima n. 1)
Il diritto al risarcimento dei danni, causati da "broker" assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l'attivitą dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione.