(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro i danni, qualora il rischio assicurato riguardi l'altrui insolvenza, affinché sorga il diritto all'indennizzo ed inizi a decorrere il relativo termine di prescrizione annuale è sufficiente che si manifesti il fatto stesso dell'insolvenza, non valendo a spostare siffatta decorrenza la previsione negoziale che rinvii la liquidazione dell'indennizzo al momento, successivo all'insolvenza, della produzione della documentazione relativa al riconoscimento del credito, potendo le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, elevare detta produzione documentale soltanto a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo, cosa da impedire, in pendenza di tale condizione, il decorso della prescrizione del diritto medesimo. L'accertamento in concreto di una volontà contrattuale nel senso anzidetto è compito del giudice del merito ed è soggetto al sindacato di legittimità per violazione delle norme che presiedono all'interpretazione dei contratti ovvero per vizi di motivazione, restando escluso che esso possa essere censurato in base alla mera prospettazione di una diversa interpretazione del programma contrattuale.