(massima n. 1)
In tema di contratto di assicurazione della responsabilitą civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, assicurato ai sensi dell'art. 1891 c.c.