(1)Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
- 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;
- 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
- [3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766](2);
- 4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
- 5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;
- 6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati nell'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
- 7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;
- 8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
- [9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766](2);
- 10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi [185 c.p.] e secondo l'ordine [188, 189, 191 c. p.] stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale [320, 691 c.p.p.];
- 11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767 [2779];
- 12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;
- 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
- 14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
- 15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;
- 16) i crediti del locatore [1615] e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadrìa e colonìa, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
- 17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazione ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;
- 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
- 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;
- 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.