Crediti garantiti dal privilegio, e cose sulle quali questo si esercita
Il primo comma dell'articolo in esame riproduce il privilegio che l'art. 1958, n. 5, del codice precedente accordava ai crediti per somministrazioni di sementi e per lavori di coltivazione e di raccolta, e che una legge speciale, del 7 luglio 1901, n. 334, estese ai crediti di somme per somministrazione di concimi e di materie anticrittogamiche.
Il nuovo codice, però, usa una locuzione più comprensiva, dichiarando privilegiati i crediti per somministrazioni di materie fertilizzanti ed antiparassitarie in genere, nonché i crediti per somministrazione di acqua per irrigazione. Quest'ultima aggiunta è dovuta ad un suggerimento delle organizzazioni agricole.
Il privilegio colpisce i frutti prodotti nell’annata agricola a cui si riferiscono i crediti. La parola agricola, aggiunta dal nuovo codice, il quale ,vale ad eliminare il dubbio cui dava luogo il codice precedente, circa ki determinazione del periodo in cui i frutti dovevano essere prodotti per essere soggetti al privilegio. Inoltre essa giova ad escludere che il privilegio possa esercitarsi su beni che non provengano direttamente a coltivazione del suolo, come, ad esempio, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave, e torbiere, per quanto l'art. 82o annoveri tali cose fra i frutti naturali. Per ragioni analoghe riteniamo che non potrebbero essere assistiti dal privilegio i crediti per lavori di taglio di un bosco, non rientrando essi tra quelli a cui possa riferirsi la locazione di annata agricola.
L'art. 2757 poi specifica ancora che il privilegio può solo farsi valere sul frutti alla cui produzione (i crediti) abbiano concorso. Tale espressione non va presa alla lettera, nel senso cioè che debba esistere una relazione diretta ed immediata fra il credito e l'utilità risentita dalla produzione dei frutti singolarmente considerati : il che sarebbe spesso d'impossibile constatazione. Ciò viole solo significare che il privilegio non può esercitarsi che su quella specie di frutti, considerati nel loro complesso, per il cui incremento le somministrazioni o i lavori sono stati eseguiti : cosi la somministrazione di solfato di rame occorso per le viti di un terreno nel quale si coltivassero anche degli alberi da frutto, potrebbe esercitarsi su tutta la produzione dell'uva, ma non sui frutti degli alberi.
Rileviamo infine che il privilegio non vien meno per il fatto che i frutti abbiano subito una trasformazione industriale, quando sia bene identificabile la loro provenienza dal fondo (esempio uva trasformata in vino), non potendo ritenersi che il prodotto cosi ottenuto abbia perduto la sua caratteristica di frutto del fondo stesso.
Condizioni di esercizio del privilegio : permanenza dei frutti sul fondo e nelle sue dipendenze. Conflitto con i diritti dei terzi
Il secondo comma dell'articolo richiede, come condizione di esercizio del privilegio, che i frutti si trovino ancora nel fondo o nelle sue dipendenze. Quest'ultimo termine prescinde da una relazione materiale tra il fondo ed il luogo nel quale i frutti siano stati trasportati, dovendo intendersi per dipendenze tutti quei locali od aree che, per la loro destinazione, servano al fondo da cui frutti provengono, e che se tali locali od aree fossero contemporaneamente destinati al servizio di più fondi, spetterebbe, in caso di contestazione, al creditore la prova che i frutti ivi depositati provengono dal fondo al quale il suo credito si riferisce.
L'ultimo comma dell'articolo richiama per il privilegio in esame la disposizione del secondo comma dell'art. 2756, che concede al creditore di esercitare il suo privilegio anche in pregiudizio dei diritti dei terzi, sempre che egli fosse stato in buona fede. A proposito di tale condizione non abbiamo che a rimetterci all'illustrazione che ne abbiamo fatta nel commento dell'articolo precedente. Solo, per quel che riguarda la buona fede del creditore privilegiato, crediamo opportuno ricordare la disposizione dell'art. 821, secondo la quale colui che fa propri i frutti è tenuto a rimborsare i terzi che abbiano fatto delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti medesimi. Tale rimborso, al pari di quello disposto dal successivo art. 1149, nei riguardi del possessore che abbia indebitamente percepito i frutti, non potrebbe essere assistito dal privilegio in esame se non concorresse, in colui che ha fatto le spese, l'elemento della buona fede.