Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena [145 n. 2; c.p.p. 692, 535](1), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili [c.c. 2740](2).
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato(3).
Note
(1)
Le spese per il mantenimento, secondo quanto dispone l'art. 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si limitano agli alimenti ed al corredo e comunque sono dovute in misura non superiore ai due terzi del costo reale. A queste si aggiungono le spese patrimoniali, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale (artt. 535 e 691-695 c.p.p.).
(2)
Nel caso il condannato versi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto regolare condotta, può fruire del beneficio della remissione del debito, intesa come rinunzia dello Stato al suo diritto di credito, secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 56, l. 26 luglio 1975, n. 354).
(3)
La norma in esame prevede un obbligo di rimborso in capo al condannato verso lo Stato, si tratta dunque di un obbligo personale, per questo non trasmissibile.