Crediti del vettore garantiti dal privilegio. Mobili sui quali questo si esercita
In questo articolo vengono previsti tre privilegi derivanti da rapporti giuridici diversi, ma che pur hanno un elemento comune, l'affidamento di una cosa per il compimento di un servizio concernente la cosa stessa : trasporto, deposito, mandato.
Il primo di tali privilegi corrisponde a quello che il codice del 1865 accordava al vettore per le spese di trasporto, dogana e dazio, ed pari tempo al privilegio concesso, nei trasporti commerciali, allo stesso vettore dall'art. 412 codice dia la locuzione più ampia del presente articolo «crediti dipendenti dal contratto di trasporto in confronto a quella del codice civile del 1865, consente d'includere i crediti privilegiati, senza esitazione, non solo il compenso dovuto al vettore per il trasporto, ma anche tutte quelle altre spese accessorie od occasionali che egli avesse dovuto incontrare per l'effettuazione del trasporto e la riconsegna della cosa al destinatario. Che se poi il vettore avesse incontrato anche delle spese per la conservazione della cosa, potrebbe per queste invocare il privilegio poziore di cui all'art. 2736.
La disposizione in esame si riferisce sia ai trasporti per terra che per acqua, esclusi però i trasporti marittimi, ai quali sarebbero invece applicabili le disposizioni del codice della navigazione (articoli 548 a 564). Ugualmente ai trasporti aeronautici sarebbero da applicare le disposizioni dello stesso codice della navigazione, contenute negli articoli 1022 a 1026.
Il contratto di trasporto al quale vuol riferirsi l'art. 2761 è quello che ha per oggetto le cose (art. 1683 e seguenti), non il trasporto delle persone, anche se questo importasse contemporaneamente il trasporto di quei piccoli oggetti come borse, ombrelli ecc.) che il viaggiatore è solito portare con sé, ma che rimangono sotto l'immediata custodia di lui e non formano quindi oggetto di un particolare affidamento al vettore. Questi perciò non potrebbe accampare su di essi alcun diritto di prelazione.
Il privilegio in tanto sussiste in quanto le cose trasportate si trovano ancora presso il vettore, o, s'intende, delle persone ch'egli avesse incaricato del trasporto. La facoltà già concessa dal codice del 1 865 di potere far valere il privilegio anche nei tre giorni successivi alla consegna è stata giustamente soppressa dal nuovo codice come eccessiva.
È poi da avvertire che i trasporti dei pacchi postali ed i trasporti internazionali sono regolati da leggi speciali, le disposizioni delle quali sarebbero da applicare anche al relativo privilegio.
Crediti del mandatario. Mobili sui quali si esercita il privilegio
Il secondo privilegio previsto dall'art. 2761 è quello concesso al mandatario sulle cose da lui detenute per l'esecuzione del mandato. codice civile precedente non accordava al mandatario alcun privilegio ; solo il codice di commercio, nell'art. 362, concedeva al mandatario commerciale un privilegio per i crediti dipendenti dal mandato : privilegio che anzi, in caso di vendita delle cose ad esso soggette ad opera dello stesso mandatario, poteva farsi valere sul prezzo ricavatone nuovo codice, nel libro delle obbligazioni, non fa più alcuna distinzione tra mandato civile e mandato commerciale ; ed in entrambi casi è applicabile la disposizione in esame
Crediti protetti dal privilegio sono tutti quelli che derivano dall'esecuzione del mandato : compenso dovuto al mandatario, spese da costui anticipate per l'esecuzione del mandato ed interessi relativi (nei limiti di cui all'art. 2749, 1 comma), danni dallo stesso subiti a causa dell'incarico (cfr. art. 1726), provvigione di commissione (articoli 1 733 e 1736), ecc.
La cessazione del mandato per revoca od altro motivo non farebbe venir meno il privilegio. Il privilegio suddetto colpisce le cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Altri mobili del mandante dei quali egli si trovasse occasionalmente in possesso, non sarebbero oggetti al privilegio.
Crediti del depositario e del sequestratario convenzionale. Crediti protetti dal privilegio. Deposito bancario
Terzo ed ultimo privilegio previsto nell'articolo in esame è quello concesso al depositario o al sequestratario convenzionale sulle cose che costoro detengono per effetto del deposito o del sequestro. Questo privilegio, non contemplato in precedenza nè dal codice civile nè da altre leggi, compete per i crediti ai quali possono dar luogo i suddetti rapporti : e cioè il compenso eventualmente dovuto al depositario o al sequestratario e l'indennità dovuta per le perdite cagionate alle persone suddette (articoli 178 e 802). Esso potrebbe essere invocato altresì per le spese di conservazione della cosa, se già tali spese non godessero del privilegio più favorito di cui all'art. 2756.
Data la natura restrittiva delle disposizioni relative al nostro istituto, il privilegio in discorso non potrebbe essere invocato per crediti dipendenti da altri rapporti, per quanto affini ; come dal sequestro giudiziale, dal comodato : i quali però potrebbero dar luogo all'altro privilegio del quale abbiamo fatto or ora cenno, e cioè al privilegio delle spese di conservazione (art. 2756), sempre che ne ricorressero le condizioni.
Invece il privilegio in esame può esser fatto valere anche per i depositi bancari, sempre però che la banca non avesse acquistato, per effetto del deposito, la disponibilità della cosa (deposito irregolare) : ipotesi in relazione alla quale giova tener presenti le disposizioni degli articoli 1838 penultimo comma, e 1848.
Avvertiamo infine che anche per la sussistenza di questo privilegio, come degli altri due prima illustrati, è che la cosa si trovi ancora presso il depositario o sequestratario. La perdita della detenzione della cosa trarrebbe seco la perdita del privilegio : su di che richiamiamo i concetti esposti a proposito delle spese di conservazione (sopra, comm. art. 2756, n. 2).
Conflitto con i diritti dei terzi. Diritto di ritenzione. Vendita della cosa soggetta al privilegio
L'ultimo comma dell'articolo richiama per tutti e tre i privilegi in esso contemplati le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756, che accordano, rispettivamente, al creditore privilegiato di potere agire anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sulla cosa, e di ritenere la cosa stessa, ed anche di venderla secondo norme stabilite per la vendita del pegno. Su entrambe tali disposizioni non abbiamo che da richiamare le osservazioni esposte a proposito del suddetto art. 2756.
La riforma
Va inoltre segnalato che con il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, il legislatore ha assimilato ai contratti di trasporto quelli di spedizione, al fine di estendere anche a tale fattispecie i privilegi sul credito ora esaminati.
In questo modo si è assicurata parità di trattamento tra vettore e spedizioniere, nell'ottica di incrementare l'efficienza dell'importante settore della logistica.
Inoltre è stato inserito ex novo l'attuale terzo comma, per cui è privilegiato anche il credito dello spedizioniere che ha pagato i diritti doganali per conto del mandante: in particolare, sussiste il privilegio generale sui beni mobili del debitore previsto in favore dello Stato per imposte e tributi degli enti locali.