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Articolo 2761 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

Dispositivo dell'art. 2761 Codice Civile

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative(1).

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato(2).

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 [2747, 2797; 502 c.p.c.; 53 l. fall.](3)(4).

Note

(1) L'orientamento giurisprudenziale maggioritario reputa che la disciplina del presente articolo non debba considerarsi applicabile nè ai crediti inerenti al trasporto di persone, nè a quelli discendenti dal trasporto di tipo marittimo o aeronautico.
(2) I crediti tutelati sono quelli che discendono dal contratto di trasporto e dalle spese che sono state anticipate dal vettore, con la previsione che successivamente le cose trasportate saranno l'oggetto del privilegio. Nell'ipotesi di un contratto di mandato, i privilegi generali sono posti sui rimborsi delle anticipazioni, sui compensi e su risarcimenti dei danni eventualmente subiti dal mandatario durante il compimento della prestazione e in ragione di questa (v. 1720), poiché il legislatore stabilisce che chi fornisce una prestazione d'opera non per sè ma in favore di altri merita una tutela adeguata.
(3) L'ultimo comma della presente disposizione fornisce la causa di prelazione, nella forma del privilegio, nelle ipotesi dei contratti di deposito e di sequestro convenzionale al fine di tutelare i crediti di depositario e sequestratario. A tali privilegi viene inoltre estesa la disciplina del comma 3 dell'art. 2756.
(4) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 30-bis, comma 1, lettera e), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Ratio Legis

La disposizione in esame indica varie ipotesi di privilegi, tutte accomunate dal fatto che il creditore, in conseguenza dell'attività svolta, è in possesso dei beni oggetto della prelazione, la quale, inoltre, è preferita sui diritti eventualmente fatti valere dai terzi.

Spiegazione dell'art. 2761 Codice Civile

Crediti del vettore garantiti dal privilegio. Mobili sui quali questo si esercita

In questo articolo vengono previsti tre privilegi derivanti da rapporti giuridici diversi, ma che pur hanno un elemento comune, l'affidamento di una cosa per il compimento di un servizio concernente la cosa stessa : trasporto, deposito, mandato.

Il primo di tali privilegi corrisponde a quello che il codice del 1865 accordava al vettore per le spese di trasporto, dogana e dazio, ed pari tempo al privilegio concesso, nei trasporti commerciali, allo stesso vettore dall'art. 412 codice dia la locuzione più ampia del presente articolo «crediti dipendenti dal contratto di trasporto in confronto a quella del codice civile del 1865, consente d'includere i crediti privilegiati, senza esitazione, non solo il compenso dovuto al vettore per il trasporto, ma anche tutte quelle altre spese accessorie od occasionali che egli avesse dovuto incontrare per l'effettuazione del trasporto e la riconsegna della cosa al destinatario. Che se poi il vettore avesse incontrato anche delle spese per la conservazione della cosa, potrebbe per queste invocare il privilegio poziore di cui all'art. 2736.

La disposizione in esame si riferisce sia ai trasporti per terra che per acqua, esclusi però i trasporti marittimi, ai quali sarebbero invece applicabili le disposizioni del codice della navigazione (articoli 548 a 564). Ugualmente ai trasporti aeronautici sarebbero da applicare le disposizioni dello stesso codice della navigazione, contenute negli articoli 1022 a 1026.

Il contratto di trasporto al quale vuol riferirsi l'art. 2761 è quello che ha per oggetto le cose (art. 1683 e seguenti), non il trasporto delle persone, anche se questo importasse contemporaneamente il trasporto di quei piccoli oggetti come borse, ombrelli ecc.) che il viaggiatore è solito portare con sé, ma che rimangono sotto l'immediata custodia di lui e non formano quindi oggetto di un particolare affidamento al vettore. Questi perciò non potrebbe accampare su di essi alcun diritto di prelazione.

Il privilegio in tanto sussiste in quanto le cose trasportate si tro­vano ancora presso il vettore, o, s'intende, delle persone ch'egli avesse incaricato del trasporto. La facoltà già concessa dal codice del 1 865 di potere far valere il privilegio anche nei tre giorni successivi alla consegna è stata giustamente soppressa dal nuovo codice come eccessiva.

È poi da avvertire che i trasporti dei pacchi postali ed i trasporti internazionali sono regolati da leggi speciali, le disposizioni delle quali sarebbero da applicare anche al relativo privilegio.


Crediti del mandatario. Mobili sui quali si esercita il privilegio

Il secondo privilegio previsto dall'art. 2761 è quello concesso al mandatario sulle cose da lui detenute per l'esecuzione del mandato. codice civile precedente non accordava al mandatario alcun pri­vilegio ; solo il codice di commercio, nell'art. 362, concedeva al manda­tario commerciale un privilegio per i crediti dipendenti dal mandato : privilegio che anzi, in caso di vendita delle cose ad esso soggette ad opera dello stesso mandatario, poteva farsi valere sul prezzo ricavatone nuovo codice, nel libro delle obbligazioni, non fa più alcuna di­stinzione tra mandato civile e mandato commerciale ; ed in entrambi casi è applicabile la disposizione in esame

Crediti protetti dal privilegio sono tutti quelli che derivano dal­l'esecuzione del mandato : compenso dovuto al mandatario, spese da costui anticipate per l'esecuzione del mandato ed interessi relativi (nei limiti di cui all'art. 2749, 1 comma), danni dallo stesso subiti a causa dell'incarico (cfr. art. 1726), provvigione di commissione (articoli 1 733 e 1736), ecc.

La cessazione del mandato per revoca od altro motivo non farebbe venir meno il privilegio. Il privilegio suddetto colpisce le cose del mandante che il manda­tario detiene per l'esecuzione del mandato. Altri mobili del mandante dei quali egli si trovasse occasionalmente in possesso, non sarebbero oggetti al privilegio.


Crediti del depositario e del sequestratario convenzionale. Crediti protetti dal privilegio. Deposito bancario

Terzo ed ultimo privilegio previsto nell'articolo in esame è quello concesso al depositario o al sequestratario convenzionale sulle cose che costoro detengono per effetto del deposito o del sequestro. Questo privilegio, non contemplato in precedenza nè dal codice civile nè da altre leggi, compete per i crediti ai quali possono dar luogo i suddetti rapporti : e cioè il compenso eventualmente dovuto al depo­sitario o al sequestratario e l'indennità dovuta per le perdite cagionate alle persone suddette (articoli 178 e 802). Esso potrebbe essere invo­cato altresì per le spese di conservazione della cosa, se già tali spese non godessero del privilegio più favorito di cui all'art. 2756.

Data la natura restrittiva delle disposizioni relative al nostro isti­tuto, il privilegio in discorso non potrebbe essere invocato per crediti dipendenti da altri rapporti, per quanto affini ; come dal sequestro giudiziale, dal comodato : i quali però potrebbero dar luogo all'altro privilegio del quale abbiamo fatto or ora cenno, e cioè al privilegio delle spese di conservazione (art. 2756), sempre che ne ricorressero le condizioni.

Invece il privilegio in esame può esser fatto valere anche per i de­positi bancari, sempre però che la banca non avesse acquistato, per effetto del deposito, la disponibilità della cosa (deposito irregolare) : ipotesi in relazione alla quale giova tener presenti le disposizioni degli articoli 1838 penultimo comma, e 1848.

Avvertiamo infine che anche per la sussistenza di questo privilegio, come degli altri due prima illustrati, è che la cosa si trovi ancora presso il depositario o sequestratario. La perdita della detenzione della cosa trarrebbe seco la perdita del privilegio : su di che richiamiamo i con­cetti esposti a proposito delle spese di conservazione (sopra, comm. art. 2756, n. 2).


Conflitto con i diritti dei terzi. Diritto di ritenzione. Vendita della cosa soggetta al privilegio

L'ultimo comma dell'articolo richiama per tutti e tre i privi­legi in esso contemplati le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756, che accordano, rispettivamente, al creditore privilegiato di potere agire anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sulla cosa, e di ritenere la cosa stessa, ed anche di venderla secondo norme stabilite per la vendita del pegno. Su entrambe tali disposizioni non abbiamo che da richiamare le osservazioni esposte a proposito del suddetto art. 2756.


La riforma
Va inoltre segnalato che con il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, il legislatore ha assimilato ai contratti di trasporto quelli di spedizione, al fine di estendere anche a tale fattispecie i privilegi sul credito ora esaminati.
In questo modo si è assicurata parità di trattamento tra vettore e spedizioniere, nell'ottica di incrementare l'efficienza dell'importante settore della logistica.
Inoltre è stato inserito ex novo l'attuale terzo comma, per cui è privilegiato anche il credito dello spedizioniere che ha pagato i diritti doganali per conto del mandante: in particolare, sussiste il privilegio generale sui beni mobili del debitore previsto in favore dello Stato per imposte e tributi degli enti locali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2761 Codice Civile

Cass. civ. n. 7152/2012

In tema di privilegio speciale per i crediti del vettore, l'art. 2761 c.c. richiede che la causa del credito sia il trasporto e che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sicché tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui il credito è sorto, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto.

Cass. civ. n. 27044/2006

ll credito del depositario, assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 2761, terzo comma, c.c., non è preferito ai crediti assistiti da privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 - bis c.c., come si ricava dal fatto che esso è collocato, nell'art. 2778 c.c., al tredicesimo posto nell'ordine di graduazione dei privilegi sui beni mobili. Da un lato, infatti, l'ultimo comma dell'art. 2777 c.c., con lo stabilire che i privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 - bis, indica chiaramente che il principio generale secondo cui il credito assistito da privilegio speciale è preferito al credito assistito da privilegio generale mobiliare soffre deroghe espresse da parte del legislatore; dall'altro la circostanza che, nell'ordine preferenziale dettato dall'art. 2778 c.c., il credito per contributi contemplato dall'art. 2753 ed assistito da privilegio generale mobiliare sia preferito al credito tutelato dal privilegio speciale del depositario, comporta che quest'ultimo credito non possa prevalere sui crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 bis, i quali, in ragione del disposto dell'art. 2777, secondo comma, prevalgono sui crediti di cui all'art. 2753.

Cass. civ. n. 3108/1998

Il privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore.

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