(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, come i crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione di cui all'art. 2778 c.c., mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al cinquanta per cento, vanno collocati al quinto posto.