Crediti privilegiati per imposta di ricchezza mobile
Abbiamo già visto, nel commento dell'art. 2752, che l'imposta di ricchezza mobile gode, come tributo diretto, di un privilegio generale sui mobili del debitore. Ma una legge speciale, del 24 agosto 1877 n. 4021, aveva già esteso ad alcune categorie di crediti di detta imposta il privilegio speciale che l'art. 1958, n. i, del codice del 1865 accordava ai tributi indiretti. L’art. 2759 del nuovo codice non fa che riprodurre tale disposizione ; pero, in luogo di limitarsi ad una semplice estensione del privilegio che per l'art. 2758 assiste i tributi indiretti, ne ha fatto un privilegio per sé stante, pur lasciandone completamente il regola mento alla legge speciale suddetta, e precisamente agli articoli 62 e 63.
Il privilegio, come il primo di tali articoli dispone, non è concesso per qualsiasi credito d'imposta di R. M., ma solo per quella che colpisce i redditi dipendenti dall'esercizio di un commercio, di un'industria, di un'arte o di una professione.
Mobili sui quali cade il privilegio
I beni sui quali il privilegio suddetto può esercitarsi sono precisamente quelli che servono (hanno cioè una destinazione effettiva ed attuale) all'esercizio dal quale il reddito proviene, e, trattandosi di un'attività commerciale, anche le merci che si trovano nei locali dell'esercizio stesso o nell'abitazione del contribuente. Fra i. mobili che servono all'esercizio, come ha ritenuto il Supremo Collegio, sarebbero compresi anche i diritti (crediti). La destinazione dei mobili colpiti dal privilegio al servizio di un immobile non farebbe venir meno il privilegio stesso, ma questo potrebbe esercitarsi solo in mancanza di altri mobili ; e ciò in relazione alla disposizione dell'art. 586 del vecchio codice di procedura civile, alla quale oggi corrisponde quella dell'art. 515.
Questo privilegio può farsi valere, secondo la legge speciale, anche su cose appartenenti a persona diversa dal debitore (e quindi anche in pregiudizio 'dei diritti di altro genere che spettassero ai terzi sulle cose stesse), eccetto che si tratti di cose derubate o smarrite, o di merci depositate provvisoriamente a solo fine di lavorazione o in transito, munite di regolare bolletta doganale. Tale estensione si giustifica con la presunzione che, fuori dei casi ora specificati, le cose si appartengano al debitore dell’imposta, ma è questa una presunzione che non ammette prova contraria.
Il privilegio viene concesso però solo per i crediti dell’anno in corso e del precedente: locuzione che abbiamo già visto ricorrere per il privilegio generale di cui all'art. 2752. Anche qui per anno in corso deve intendersi quello in cui viene esercitata l'azione esecutiva. Ma, in caso di passaggio di esercizio da una persona ad altra, secondo l'art. 53 della citata legge speciale, deve intendersi quello in cui tale passaggio si verifica.
Responsabilità solidale del nuovo esercente
Importante è l'altra disposizione dell'art. 63 della stessa legge, secondo la quale, sempre in caso di passaggio di esercizio, il nuovo esercente diviene solidalmente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti limitatamente, s'intende, all'anno in corso ed al precedente. In proposito va ricordata la disposizione dell'art. 36 dell'altra legge 8 giugno 1936, n. 1231, che dichiara sussistere l'obbligo solidale suddetto sia per l'imposta già iscritta nei ruoli, sia per quella che fosse ancora da iscrivere a seguito di accertamenti notificati prima della cessione, .quando si tratta di redditi di cat. B e C: disposizione questa che non sarebbe applicabile per i redditi di altra categoria.
Crediti degli enti locali per l'imposta corrispondente
Il capoverso dell'art. 2 759 non fa che confermare la estensione del privilegio in esame, che era stata già disposta con l'art. 298 T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, delle leggi sulla finanza locale, a favore dei comuni per i crediti dell'imposta locale (corrispondente a quella erariale di R. M.), sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ; e delle provincie, per la relativa addizionale che queste hanno facoltà d'imporre, ,ai sensi degli articoli 161 e 164 della legge suddetta.
Questo privilegio degli enti locali si esercita però subordinatamente a quello dello Stato.
Ricordiamo infine che anche questi crediti sono assistiti dal privilegio generale che il precedente art. 2752, ultimo comma, accorda alle imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province.