Privilegio del venditore di macchine. Condizioni per la costituzione ed esercizio del privilegio
I primi tre commi di questo articolo riproducono il privilegio che l'art. 773 n. 3 del codice di commercio accordava al venditore di macchine d'importante valore per il prezzo non ancora pagato ; ma con notevoli modificazioni e perfezionamenti di forma.
Anzitutto, mentre il privilegio nel codice di commercio era concesso solo in caso di fallimento del compratore, e quindi solo nell'esercizio di un'attività commerciale, il nuovo codice lo accorda indipendentemente da una procedura concorsuale collettiva e dall'attività esercitata dal debitore. m entre l'art. 773 codice di commercio contemplava solo le macchine
negli esercizi d'industria manilatturiera od agricola, il nuovo codice non fa alcuna distinzione : il privilegio viene concesso qualunque sia l'uso al quale la macchina venga adibita (cosi, per esempio, ad uno scavo, ad una costruzione edilizia, ecc.).
É stato poi precisato il valore che la macchina deve avere perché il venditore possa avvalersi del privilegio in esame, e cioè un prezzo superiore alle lire trentamila ; mentre la locuzione usata dal precedente codice di commercio (macchine d'importante valore) apriva l'adito, per la sua elasticità, a facili contestazioni.
L'articolo in esame stabilisce espressamente che il privilegio sussiste anche se la macchina sia incorporata o congiunta ad un immobile, ed anche se questo sia di proprietà di un terzo.' In tal caso la destinazione della macchina al servizio dell'immobile non potrebbe pregiudicare in alcun modo il diritto del creditore privilegiato che potrebbe quindi esigerne il distacco agli effetti di un pignoramento separato e del conseguente esercizio del privilegio .
Sennonchè, come per il codice di commercio precedente, la costituzione del privilegio è subordinata al compimento di particolari forme di pubblicità a tutela della buona fede dei terzi : e cioè la trascrizione in un apposito registro. Per di più la durata del privilegio è limitata ad un triennio che, per l'art. 2762, decorre dalla data della vendita. L'esercizio del privilegio poi è, ancora, subordinato al verificarsi di tre condizioni : che la macchina sia stata consegnata al compratore ; che si trovi ancora in suo possesso ; ch'essa non venga rimossa dal luogo dove è stata eseguita la trascrizione. Queste due ultime condizioni non sarebbero richieste se la macchina fosse stata fraudolentemente sottratta. Il grado del privilegio che, per il codice di commercio era quello del pegno, nel nuovo codice ha una nuova distinta posizione, come si vedrà nella spiegazione dell’
art. 2778 del c.c..
Privilegio delle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia del macchinario
Il penultimo comma dell'articolo accorda lo stesso privilegio alle banche che avessero fatto al compratore delle anticipazioni l'acquisto della macchina, con prestazione di garanzia della stessa per il credito relativo, sempre che a tali operazioni esse fossero autorizzate dai loro particolari statuti. Le condizioni di acquisto e di esercizio del privilegio relativo sono quelle stabilite per il privilegio del venditore, salva la particolare menzione, nel documento da trascrivere, dei dati dai quali possa risultare con precisione il contenuto dell'operazione. La legge prevede anche il caso di un concorso del privilegio del venditore con quello della banca, e stabilisce che la preferenza, nei loro reciproci rapporti, viene determinata dall'anteriorità della data della trascrizione.
Occorre appena avvertire che la trascrizione richiesta in questo articolo non è destinata ad altro scopo che a quello di potere esercitare il privilegio nei confronti degli altri creditori. Per ogni altro effetto, e particolarmente quello di rendere operativo il trasferimento della macchina nei confronti dei terzi, la formalità suddetta non avrebbe alcuna importanza, non essendo le macchine comprese tra i mobili di cui al titolo I, capo III di questo stesso libro.