1. Sono o restano abrogati: il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 15 luglio 1906, n. 441; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255; il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531; il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107; il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108; il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537; il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni; il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154; il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040; il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni; il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640; il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581; la legge 30 maggio 1932, n. 635; il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710; la legge 30 maggio 1932, n. 805; la legge 3 giugno 1935, n. 1281; l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143; il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225; il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b); il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169; il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50; il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352; il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni; il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778; la legge 7 aprile 1938, n. 378; la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31; il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86; il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; la legge 16 novembre 1939, n. 1797; la legge 14 dicembre 1939, n. 1922; la legge 21 maggio 1940, n. 657; la legge 10 giugno 1940, n. 933; il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226; il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416; i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370; il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453; il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 ...; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421; il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni; il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569; la legge 29 luglio 1949, n. 474; la legge 22 giugno 1950, n. 445; la legge 10 agosto 1950, n. 717; la legge 17 novembre 1950, n. 1095; la legge 27 novembre 1951, n. 1350; i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma; la legge 11 dicembre 1952, n. 3093; la legge 24 febbraio 1953, n. 101; la legge 13 marzo 1953, n. 208; la legge 11 aprile 1953, n. 298; la legge 8 aprile 1954, n. 102; la legge 31 luglio 1957, n. 742; la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5; l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; la legge 21 luglio 1959, n. 607; la legge 11 ottobre 1960, n. 1235; la legge 23 ottobre 1960, n. 1320; la legge 3 febbraio 1961, n. 39; la legge 21 maggio 1961, n. 456; la legge 27 giugno 1961, n. 562; la legge 28 luglio 1961, n. 850; la legge 24 novembre 1961, n. 1306; la legge 30 aprile 1962, n. 265; gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679; il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907; la legge 10 maggio 1964, n. 407; la legge 5 luglio 1964, n. 627; la legge 31 ottobre 1965, n. 1244; la legge 11 maggio 1966, n. 297; la legge 24 dicembre 1966, n. 1262; gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della "Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni; l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; la legge 31 ottobre 1967, n. 1084; la legge 28 ottobre 1968, n. 1178; la legge 27 marzo 1969, n. 120; l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970; la legge 28 ottobre 1970, n. 866; il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896; la legge 26 ottobre 1971, n. 917; la legge 3 dicembre 1971, n. 1033; la legge 5 dicembre 1972, n. 848; la legge 29 novembre 1973, n. 812; il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916; la legge 11 marzo 1974, n. 75; la legge 14 agosto 1974, n. 392; la legge 14 agosto 1974, n. 395; gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492; l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492; l'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403; la legge 10 febbraio 1981, n. 23; gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1 agosto 1981, n. 423; l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72; l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni; l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359; la legge 18 luglio 1984, n. 360; gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49; gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 17 aprile 1986, n. 114; la legge 17 aprile 1986, n. 115; l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458; gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218; il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni; l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; la legge 6 giugno 1991, n. 175; l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge; il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo: l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153; la legge 5 marzo 1985, n. 74; il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302; gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301; il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2; l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.
4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40 bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40 bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40 bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120 ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120 ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120 quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120 quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.
7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo [n40bistunibanc]] si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.