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Articolo 2758 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Crediti per tributi indiretti

Dispositivo dell'art. 2758 Codice Civile

(1)I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito [2772, 2778 n. 7](2).

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio(3).

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede(4).

Note

(1) Tale articolo è stato così modificato ex art. 5, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) Si vedano gli articoli 56, comma 4, e 58, d. P. R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro).
(3) Si vedano gli articoli 18 e 62, commi 3 e 5, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA).
(4) Si veda l'articolo 41, D. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (T. U. imposta sulle successioni e sulle donazioni).

Ratio Legis

La disposizione in commento attribuisce un privilegio speciale ai crediti dovuti allo Stato sotto forma di tributi indiretti. Si tratta di tributi come l'imposta di registro, che può essere di misura fissa o proporzionale al valore del documento registrato, dovuto allo Stato per il servizio di conservazione e pubblicità degli atti giuridici economici; l'imposta di bollo, che risulta applicabile su atti, documenti e registri espressamente indicati nella tariffa allegata al decreto istitutivo del tributo; l'imposta sul valore aggiunto (comunemente detta IVA), tributo di carattere generale che mira a colpire importazioni, cessioni di beni e tutte quelle prestazioni di servizi fornite nell'ambito di esercizio di imprese, arti o professioni; e infine l'imposta doganale, che ex lege la dogana deve riscuotere a fronte delle operazioni doganali poste in essere.

Spiegazione dell'art. 2758 Codice Civile

Oggetto del privilegio e mobili sui quali esso si esercita

Abbiamo già visto, sotto il commento dell'art. 2752, che i crediti per tributi diretti dello stato sono assistiti da un privilegio ge­nerale. Quelli indiretti invece, seguendo il sistema del codice del /865 godono di un privilegio speciale. L'art. 2758 tratta precisamente di tale privilegio, perfezionando, nella sostanza e nella forma, la corrispondente disposizione dell'art. 1958, n. 1, del codice del 1865.

Per la forma osserviamo che, mentre il codice precedente enunciava specificatamente alcuni dei tributi per i quali il privilegio trovava più frequente campo di applicazione, e cioè i diritti di dogana e di regi­stro, il nuovo codice si astiene da qualsiasi esemplificazione, che appare anche la formula del nuovo testo per quel che si riferisce alla indicazione dei beni sui quali cade il privilegio, beni che non sempre formano oggetto del tributo, come si esprimeva il codice del 1865, ma talvolta non hanno col tributo stesso che una semplice relazione causale. Anzi alle volte manca pure tale relazione, in quanti i mobili che la legge assoggetta al privilegio sono assolutamente estranei al debitore ed alla causa del tributo. Così per le imposte di dogana e di fabbricazione spesso le leggi relative dichiarano soggetti al privi­legio non solo le cose che hanno dato luogo al tributo, ma anche, ri­spettivamente, i mezzi di trasporto occorsi per introdurre le merci in dogana, o i macchinari, apparecchi ed altri mezzi impiegati per la fab­bricazione dei generi tassati, anche se tali mezzi non appartengono al debitore. Ed è in vista di ciò che il primo comma dell'articolo in esame dichiara che il privilegio si esercita anche «sugli altri beni indicati dalle leggi relative » ; ed a queste si deve avere quindi riguardo per sapere in quali casi la disposizione può trovare applicazione, e per avere una nozione esatta della estensione del privilegio.


Indi­cazione dei tributi e richiamo delle relative leggi speciali

La serie delle leggi speciali alle quali il codice intende far riferimento è assai numerosa. Ci limitiamo a ricordare, oltre quella sul registro, del 3o dicembre 1923, n. 3269, e sul bollo, della stessa data, n. 3268, e sulle successioni, n. 3270, la legge sulle tasse in surroga­zione del bollo e del registro, del 3o dicembre 1923, n. 3280, i vari testi unici approvati con D. M. 8 luglio 1924, in esecuzione del R. D. Io maggio 1923, u. 1792, sull'acido acetico, sulla fabbricazione delle acque gassose, della birra, delle materie zuccherine, degli spiriti, degli olii di seme, dei saponi, dello zucchero ecc., e l'altro testo unico 8 lu­glio 1924, emanato in esecuzione del R. D. 7 ottobre 1923, n. 2274 sulla fabbricazione delle polveri piriche, la legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, il T. U. 30 dicembre 1923, n. 3272, sulle tasse ipotecarie, ecc.

Anche per quel che riguarda i crediti protetti dal privilegio bisogna tenere presenti in modo. particolare le singole leggi speciali : cosi la legge doganale, nell'art. 13, estende il privilegio alle multe ed alle spese di ogni specie fatte dalla dogana quella di registro stabilisce, nell'art. 97, che il privilegio si estende anche alla «tassa di registro do­vuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima ». Analoga di­sposizione contiene la legge tributaria sulle successioni (art. 68).

In questo gruppo di crediti appartiene anche la cosi detta tassa di negoziazione, a proposito della quale si discuteva, sotto l'impero del codice precedente, se il privilegio potesse farsi valere, oltre che sui titoli soggetti all'imposta, anche sull'intero patrimonio del debitore. Ma ora, data la più precisa locuzione adoperata dal nuovo codice circa i beni soggetti al privilegio, questo non .potrebbe farsi valere che sui beni ai quali il tributo si riferisce, e cioè i valori tassati, e non su altri.


Il privilegio dei crediti d'imposta di consumo

L'ultimo comma dell'articolo accorda il privilegio in esame anche ai comuni per i crediti di dazio consuma, subordinatamente però al privilegio dello Stato. La disposizione riproduce, in sostanza, quella della legge speciale, e cioè la L. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale (art. 49), alla quale precisamente il codice intende far riferimento nell'ultima parte della disposizione in esame. Anche que­sta legge, similmente ad altre riguardanti i tributi erariali, delle quali abbiamo fatto cenno sopra, nel n. 1, dichiara che il privilegio grava oltre che sui generi soggetti all'imposta, anche «sui relativi recipienti e mezzi di trasporto e sui meccanismi di produzione dei generi tas­sati », e, ancora « sui materiali per costruzioni edilizie, soggetti ad im­posta di consumo a computo metrico, anche se posti in opera » il che importa che, verificandosi quest'ultima ipotesi, i materiali perdono bensì la loro originaria natura di mobili, ma in caso di espropriazione dell'immobile il comune creditore potrebbe esercitare il suo privilegio sul prezzo ricavatone, limitatamente al presumibile valore dei materiali stessi.

Ricordiamo poi che i crediti suddetti sono garantiti anche dal pri­vilegio generale accordato dall'art. 2752 a tutti i tributi degli enti locali, di qualunque natura essi siano.


Se il privilegio possa esercitarsi in pregiu­dizio dei diritti anteriori dei terzi

L'articolo in esame non ripete, a proposito di questo privile­gio, la disposizione del 2° comma dell'art. 2756, circa la prevalenza del privilegio sui diritti dei terzi. Per cui deve ritenersi, che trovino al riguardo applicazione le disposizioni "generali degli articoli 2747 e 2748, secondo l'interpretazione che abbiamo visto doversi dare ai sud: detti articoli, e, conseguentemente, nel conflitto con i diritti acquistati dai terzi sui mobili soggetti al privilegio, questo non possa esercitarsi pregiudizio dei diritti suddetti. Ben vero che anche per questa bisogna aver riguardo alle leggi speciali che spesso danno al privilegio un'efficacia più ampia di quella ch'esso avrebbe per il codice : e ciò spiega la locuzione dell'ultima parte del primo comma « con l'effetto da esse (leggi speciali) stabilito ». Così la legge sulle tasse ipotecarie sopra ricordata, nell’art. 10, stabilisce che la relativa imposta é privilegiata « copra tutte e ragioni che possono spettare ad altri sul credito) » : dando così al privilegio stesso anche la preferenza sopra i diritti dei terzi sul credito iscritto. Lo stesso effetto ha, per la legge doganale, il privilegio quando vuole esercitarsi sui mezzi di trasporto appartenenti a persona diversa dal debitore (v. sopra, n. I) ; e così pare le leggi speciali sopra ricordate sulle tasse di fabbricazione.

Una disposizione particolare alla imposta di successione è quella del secondo comma dell'articolo, che non consente l'esercizio del pri­vilegio relativo nei confronti dei creditori del defunto, che hanno eser­citato il diritto di separazione dei patrimoni (art. 512 e seguenti). Tale disposizione, che il codice del 1865 conteneva solo per il privilegio immobiliare (riprodotto nell'art. 2 772 del nuovo codice), è stata giu­stamente estesa dall'articolo in esame al privilegio mobiliare, identica essendone la ragione giustificatrice. Per effetto della separazione, infatti i beni compresi nella successione costituiscono, rispetto ai creditori che hanno esercitato il diritto suddetto, una massa separata, sulla quale i creditori stessi hanno il diritto di essere soddisfatti con precedenza sui creditori dell'erede, fra i quali va compreso lo Stato per l'imposta di successione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2758 Codice Civile

Cass. civ. n. 7414/2014

Ai fini del riconoscimento del privilegio speciale ex art. 2758, secondo comma, cod. civ. del credito insinuato al passivo fallimentare da un professionista per l'attività professionale compiuta (nella specie, stragiudiziale) è necessaria la sussistenza del bene oggetto della prelazione al momento della verifica del credito o, quanto meno, la sua individuabilità, cosicché non possa escludersi la successiva acquisizione all'attivo fallimentare; nel caso in cui, invece, il credito nasca "ab origine" senza un possibile oggetto sul quale far valere il privilegio, esso va considerato alla stregua di un chirografario, mancando il possibile valore sul quale la causa di prelazione possa trovare collocazione. Costituisce onere del creditore, da adempiersi in sede di domanda di ammissione al passivo, quello di indicare non solo il titolo del privilegio speciale richiesto, ma anche il bene costituente l'oggetto specifico del diritto di prelazione.

Cass. civ. n. 8683/2013

Il privilegio speciale per il credito di rivalsa IVA spetta sul bene (nella specie, prodotti petroliferi) che ha formato oggetto della cessione o al quale si riferisce il servizio, senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualità - la cui prova incombe sul cedente - perché non consumato o confuso con altri beni omologhi.

Cass. civ. n. 8222/2011

Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento (nella specie, a seguito del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale), non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111, primo comma, legge fall. (applicabile nel testo "ratione temporis"), in quanto la disposizione dell'art. 6 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa, non essendo sorto verso la gestione fallimentare, come spesa o credito dell'amministrazione o dall'esercizio provvisorio, può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, c.c., nel caso in cui sussistano beni - che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo - su cui esercitare la causa di prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, nemmeno è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema di contabilizzazione dell'imposta e non di un'anomalia distorsiva del sistema concorsuale.

Cass. civ. n. 17120/2004

Il credito dell'Amministrazione doganale derivante dall'indebita corresponsione di un prefinanziamento collegato ad esportazioni per le quali siano state richieste sovvenzioni (cosiddette restituzioni all'esportazione) a carico del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), non è assistito dal privilegio speciale dell'art. 2758 c.c. per i crediti per tributi indiretti, giacché il credito di restituzione dell'amministrazione doganale non ha natura tributaria (derivando, appunto, da un indebito finanziamento), né può ritenersi equiparato dalla legge ad un credito tributario, tale equiparazione non essendo prevista, in particolare, dal testo unico delle disposizioni in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Cass. civ. n. 670/1997

Gli interessi prodotti dai crediti dello stato per imposta (nella specie di registro), maturati sia prima sia dopo l'instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore fallito, non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale.

Cass. civ. n. 11143/1996

Il credito per Iva inerente al credito del professionista costituisce una rivalsa e pertanto ad esso si applica la specifica disposizione dell'art. 2758, secondo comma, c.c., che prevede solo il privilegio speciale sui beni ai quali si riferisce il servizio, sempre che siano sussistenti ed ipotizzabili nel caso singolo.

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