Oggetto del privilegio e mobili sui quali esso si esercita
Abbiamo già visto, sotto il commento dell'art. 2752, che i crediti per tributi diretti dello stato sono assistiti da un privilegio generale. Quelli indiretti invece, seguendo il sistema del codice del /865 godono di un privilegio speciale. L'art. 2758 tratta precisamente di tale privilegio, perfezionando, nella sostanza e nella forma, la corrispondente disposizione dell'art. 1958, n. 1, del codice del 1865.
Per la forma osserviamo che, mentre il codice precedente enunciava specificatamente alcuni dei tributi per i quali il privilegio trovava più frequente campo di applicazione, e cioè i diritti di dogana e di registro, il nuovo codice si astiene da qualsiasi esemplificazione, che appare anche la formula del nuovo testo per quel che si riferisce alla indicazione dei beni sui quali cade il privilegio, beni che non sempre formano oggetto del tributo, come si esprimeva il codice del 1865, ma talvolta non hanno col tributo stesso che una semplice relazione causale. Anzi alle volte manca pure tale relazione, in quanti i mobili che la legge assoggetta al privilegio sono assolutamente estranei al debitore ed alla causa del tributo. Così per le imposte di dogana e di fabbricazione spesso le leggi relative dichiarano soggetti al privilegio non solo le cose che hanno dato luogo al tributo, ma anche, rispettivamente, i mezzi di trasporto occorsi per introdurre le merci in dogana, o i macchinari, apparecchi ed altri mezzi impiegati per la fabbricazione dei generi tassati, anche se tali mezzi non appartengono al debitore. Ed è in vista di ciò che il primo comma dell'articolo in esame dichiara che il privilegio si esercita anche «sugli altri beni indicati dalle leggi relative » ; ed a queste si deve avere quindi riguardo per sapere in quali casi la disposizione può trovare applicazione, e per avere una nozione esatta della estensione del privilegio.
Indicazione dei tributi e richiamo delle relative leggi speciali
La serie delle leggi speciali alle quali il codice intende far riferimento è assai numerosa. Ci limitiamo a ricordare, oltre quella sul registro, del 3o dicembre 1923, n. 3269, e sul bollo, della stessa data, n. 3268, e sulle successioni, n. 3270, la legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, del 3o dicembre 1923, n. 3280, i vari testi unici approvati con D. M. 8 luglio 1924, in esecuzione del R. D. Io maggio 1923, u. 1792, sull'acido acetico, sulla fabbricazione delle acque gassose, della birra, delle materie zuccherine, degli spiriti, degli olii di seme, dei saponi, dello zucchero ecc., e l'altro testo unico 8 luglio 1924, emanato in esecuzione del R. D. 7 ottobre 1923, n. 2274 sulla fabbricazione delle polveri piriche, la legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, il T. U. 30 dicembre 1923, n. 3272, sulle tasse ipotecarie, ecc.
Anche per quel che riguarda i crediti protetti dal privilegio bisogna tenere presenti in modo. particolare le singole leggi speciali : cosi la legge doganale, nell'art. 13, estende il privilegio alle multe ed alle spese di ogni specie fatte dalla dogana quella di registro stabilisce, nell'art. 97, che il privilegio si estende anche alla «tassa di registro dovuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima ». Analoga disposizione contiene la legge tributaria sulle successioni (art. 68).
In questo gruppo di crediti appartiene anche la cosi detta tassa di negoziazione, a proposito della quale si discuteva, sotto l'impero del codice precedente, se il privilegio potesse farsi valere, oltre che sui titoli soggetti all'imposta, anche sull'intero patrimonio del debitore. Ma ora, data la più precisa locuzione adoperata dal nuovo codice circa i beni soggetti al privilegio, questo non .potrebbe farsi valere che sui beni ai quali il tributo si riferisce, e cioè i valori tassati, e non su altri.
Il privilegio dei crediti d'imposta di consumo
L'ultimo comma dell'articolo accorda il privilegio in esame anche ai comuni per i crediti di dazio consuma, subordinatamente però al privilegio dello Stato. La disposizione riproduce, in sostanza, quella della legge speciale, e cioè la L. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale (art. 49), alla quale precisamente il codice intende far riferimento nell'ultima parte della disposizione in esame. Anche questa legge, similmente ad altre riguardanti i tributi erariali, delle quali abbiamo fatto cenno sopra, nel n. 1, dichiara che il privilegio grava oltre che sui generi soggetti all'imposta, anche «sui relativi recipienti e mezzi di trasporto e sui meccanismi di produzione dei generi tassati », e, ancora « sui materiali per costruzioni edilizie, soggetti ad imposta di consumo a computo metrico, anche se posti in opera » il che importa che, verificandosi quest'ultima ipotesi, i materiali perdono bensì la loro originaria natura di mobili, ma in caso di espropriazione dell'immobile il comune creditore potrebbe esercitare il suo privilegio sul prezzo ricavatone, limitatamente al presumibile valore dei materiali stessi.
Ricordiamo poi che i crediti suddetti sono garantiti anche dal privilegio generale accordato dall'art. 2752 a tutti i tributi degli enti locali, di qualunque natura essi siano.
Se il privilegio possa esercitarsi in pregiudizio dei diritti anteriori dei terzi
L'articolo in esame non ripete, a proposito di questo privilegio, la disposizione del 2° comma dell'art. 2756, circa la prevalenza del privilegio sui diritti dei terzi. Per cui deve ritenersi, che trovino al riguardo applicazione le disposizioni "generali degli articoli 2747 e 2748, secondo l'interpretazione che abbiamo visto doversi dare ai sud: detti articoli, e, conseguentemente, nel conflitto con i diritti acquistati dai terzi sui mobili soggetti al privilegio, questo non possa esercitarsi pregiudizio dei diritti suddetti. Ben vero che anche per questa bisogna aver riguardo alle leggi speciali che spesso danno al privilegio un'efficacia più ampia di quella ch'esso avrebbe per il codice : e ciò spiega la locuzione dell'ultima parte del primo comma « con l'effetto da esse (leggi speciali) stabilito ». Così la legge sulle tasse ipotecarie sopra ricordata, nell’art. 10, stabilisce che la relativa imposta é privilegiata « copra tutte e ragioni che possono spettare ad altri sul credito) » : dando così al privilegio stesso anche la preferenza sopra i diritti dei terzi sul credito iscritto. Lo stesso effetto ha, per la legge doganale, il privilegio quando vuole esercitarsi sui mezzi di trasporto appartenenti a persona diversa dal debitore (v. sopra, n. I) ; e così pare le leggi speciali sopra ricordate sulle tasse di fabbricazione.
Una disposizione particolare alla imposta di successione è quella del secondo comma dell'articolo, che non consente l'esercizio del privilegio relativo nei confronti dei creditori del defunto, che hanno esercitato il diritto di separazione dei patrimoni (art. 512 e seguenti). Tale disposizione, che il codice del 1865 conteneva solo per il privilegio immobiliare (riprodotto nell'art. 2 772 del nuovo codice), è stata giustamente estesa dall'articolo in esame al privilegio mobiliare, identica essendone la ragione giustificatrice. Per effetto della separazione, infatti i beni compresi nella successione costituiscono, rispetto ai creditori che hanno esercitato il diritto suddetto, una massa separata, sulla quale i creditori stessi hanno il diritto di essere soddisfatti con precedenza sui creditori dell'erede, fra i quali va compreso lo Stato per l'imposta di successione.