(1)Lo Stato ha ipoteca legale [c.c. 2808 3, 2817] sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
- 1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
- 2) delle spese del procedimento;
- 3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [188];
- 4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
- 5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185], comprese le spese processuali;
- 6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario].
L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale [c.c. 2818-2820], dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile [c.p.p. 648].
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato [c.p.p. 317, 320].
Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento [c.p.p. 648, 650].
Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della ipoteca legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati [c.c. 2745] rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi [c.c. 2752, 2758, 2759, 2771, 2772].