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Articolo 189 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Ipoteca legale; sequestro

Dispositivo dell'art. 189 Codice Penale

(1)Lo Stato ha ipoteca legale [c.c. 2808 3, 2817] sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

  1. 1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
  2. 2) delle spese del procedimento;
  3. 3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [188];
  4. 4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
  5. 5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185], comprese le spese processuali;
  6. 6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario].

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale [c.c. 2818-2820], dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile [c.p.p. 648].

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato [c.p.p. 317, 320].

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento [c.p.p. 648, 650].

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati [c.c. 2745] rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi [c.c. 2752, 2758, 2759, 2771, 2772].

Note

(1) Il D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".

Massime relative all'art. 189 Codice Penale

Cass. pen. n. 38633/2004

L'ipoteca legale iscritta in riferimento a processi penali che, secondo quanto disposto dall'art. 241 delle norme transitorie, sono proseguiti con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, resta disciplinata dalle disposizioni del c.p.p. del 1930 ed i suoi effetti non cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma solo quando diventa irrevocabile quella di proscioglimento. è pertanto legittima la rinnovazione di una ipoteca legale iscritta in precedenza secondo tale previgente normativa e, alla scadenza del termine della iscrizione — che ha efficacia ventennale secondo il disposto di cui all'art. 2847 c.c. — la competenza a chiedere la rinnovazione spetta al P.M. ai sensi delle disposizioni previgenti, anche se non risulta più pendente il processo penale.

Cass. pen. n. 1967/1993

L'ipoteca legale iscritta in epoca antecedente o successiva all'entrata in vigore del nuovo codice di rito in processi che, ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie, proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, resta disciplinata da tali disposizioni. Pertanto, l'abrogazione delle disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale, sancita dall'art. 218 coord. c.p.p., non esplica effetti nei processi cui non si applica il nuovo codice.

Cass. pen. n. 4291/1992

La statuizione concernente il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento dei crediti di cui all'art. 189 c.p., divenuta irrevocabile con la sentenza emessa in sede di cognizione, non può essere sindacata in sede esecutiva, neppure in base all'art. 260 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, secondo il quale in materia di esecuzione si osservano le disposizioni del nuovo codice di rito anche per i provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso.

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