Crediti garantiti dal privilegio e mobili sui quali questo si esercita. Rinvio al commento dell'art. 2764
Un privilegio analogo al privilegio del locatore, come del resto si aveva anche per il codice del 1865, è quello concesso ai crediti derivanti dai contratti di mezzadria o colonia, i quali vengono oggi regolati nel libro del lavoro (art. 2141 e seguenti, 2164 e seguenti).
Il privilegio è accordato tanto al concedente che al mezzadro o colono sulla parte dei frutti spettante all'altro contraente e sulle altre cose di spettanza di quest'ultimo. Fra tali cose vanno comprese le scorte vive e morte che, pur costituendo delle pertinenze dell'immobile ed essendo quindi soggette al trattamento di questo, possono tuttavia formare oggetto di separato rapporto di natura mobiliare, qual'è il privilegio in esame.
Questo privilegio compete per qualsiasi credito derivante dal contratto : cosi i crediti del concedente per le anticipazioni eventualmente fatte alla famiglia colonica (art. 2154), le spese per la coltivazione del podere (art. 2151) ecc. ; i crediti del mezzadro o del colono per gli eventuali miglioramenti (art. 2152) ecc.
Il secondo comma dell'articolo esige, come per il privilegio del locatore, che i frutti si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
L'ultimo comma, infine, dichiara applicabili a questo privilegio gli ultimi tre commi dell'art. 2764, relativi al conflitto del privilegio con i diritti dei terzi, la permanenza dei mobili (diversi dai frutti dei quali abbiamo visto occuparsi il 2° comma dell'articolo in esame) nel fondo, e i diritti di seguito e di sequestro delle cose soggette al privilegio. Per la illustrazione di tali disposizioni ci rimettiamo al commento dell'art. 2764.