(massima n. 1)
I crediti per contributi previdenziali dovuti ad istituti che gestiscono la assicurazione obbligatoria contro l'invaliditā, la vecchiaia ed i superstiti ed i crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono altre forme di previdenza, i quali sono stati collocati dall'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato], rispettivamente, al primo ed al quinto posto dell'ordine di prelazione fissato dall'art. 2778, c.c., sopravanzano, quantunque siano assistiti soltanto da privilegio generale, tutti gli altri crediti che sono ad essi posposti in tale graduatoria anche se assistiti da privilegi speciali.