(massima n. 1)
A norma dell'art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) [ora abrogato], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, al pari dei crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione, di cui all'art. 2778 c.c. mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al 50% vanno collocati al quinto posto.