(massima n. 4)
Quando un credito sorga assistito da un privilegio speciale, la possibilità concreta di esercitare la prelazione, nonché l'interesse all'esercizio di essa, si verificano nell'esecuzione cui concorrano altri creditori. Pertanto, indipendentemente dalle ipotesi di eventuali conflitti con terzi che abbiano acquistato diritti dopo la nascita del privilegio speciale (art. 2747 ultimo comma c.c.), questo non può essere esercitato nei confronti del debitore e sul suo patrimonio quando i beni che ne sono gravati non esistano più nel patrimonio stesso, quale che sia la causa della loro mancanza. Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l'esecuzione diventa attuale quando, verificatisi con l'omologazione del concordato gli effetti della relativa proposta, la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio ceduto viene trasferita agli organi della liquidazione per i fini di quest'ultima. Pertanto, è alla data della sentenza di omologazione (esecutiva in virtù degli artt. 181 e 130 della legge fallimentare) che occorre fare riferimento per accertare se e su quali dei beni originariamente gravati dal privilegio questo possa essere esercitato, salvo poi ad attendere l'esito, più o meno fruttuoso della liquidazione per vedere in quanta parte, sul ricavato dei beni stessi, il credito possa essere utilmente collocato, secondo il grado della prelazione.