Crediti privilegiati. Mobili soggetti al privilegio
L’art. 2760 riproduce, con lievi modificazioni di linguaggio, il privilegio che il codice del 1865 accordava all'albergatore sugli effetti del viandante. Quest'ultimo termine è stato sostituito con quello proprio di persone albergate ; come l'altro termine di effetti stato sostituito con la locuzione più generica e comprensiva di cose. Il privilegio compete per le mercedi e somministrazioni e, col, non solo per il prezzo dell'alloggio, ma anche per qualsiasi altra prestazione supplementare od occasionale (pasti, liquori, bagni, servizio delle vetture dell'albergo, eventualmente medicinali ecc.).
Le parole di albergo ed albergatore vanno intese nel significato particolare che ad esse attribuisce il comune linguaggio ; e quindi non potrebbero venir riferite a quegli altri luoghi od istituti la cui destinazione a ricovero od alloggio non avesse il carattere occasionale che è proprio dell'albergo, quali le pensioni, i convitti, gl'istituti religiosi e
Soggetti al privilegio sono tutti i mobili, di qualsiasi natura, portati nell'albergo. Il termine di cose sostituito, come si è detto, all'altro di effetti, vale ad eliminare quei dubbi d'interpretazione cui aveva dato luogo il codice precedente, nel senso che si devono ritenere in esso compresi, e quindi soggetti al privilegio, anche il danaro, i gioielli e, in genere, i valori.
Parimenti con la espressa menzione delle dipendenze, il legislatore ha voluto chiarire che sono soggette al privilegio anche quelle cose, in ispecie i mezzi di trasporto (cavalli, automobili ecc.) che vengono introdotti e custoditi in locali accessori all'albergo, anche se da questo separati, come rimesse, ecc.
Conflitto con i diritti dei terzi
Il capoverso dell'articolo, derogando ai principii che vedemmo essere stati seguiti dall'art. 2747, 20 comma, stabilisce che il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei diritti che i terzi avessero acquistato sulle cose prima della loro introduzione o, comunque, prima che sorgesse il credito dell'albergatore, salvo che questi avesse già conoscenza di tali diritti. La prova di tale conoscenza, naturalmente, spetterebbe a chi contestasse il privilegio.
Se all'albergatore competa un diritto di ritenzione
Il codice non dichiara per questo privilegio, come per altri, che all'albergatore spetta un diritto di ritenzione sulle cose introdotte nel suo albergo : e ragionevolmente, posto che tale diritto suppone la detenzione della cosa presso il creditore, mentre le cose introdotte nell'albergo o nelle sue dipendenze rimangono sempre sotto l'immediato controllo e nella materiale disponibilità della persona albergata : salvo che esse non avessero formato oggetto di particolare affidamento all'albergatore, nel qual caso il jus retentionis competerebbe in dipendenza di quel rapporto di deposito che così si sarebbe venuto a costituire.
Parimenti, se l'albergatore avesse fatto delle spese per la conservazione della cosa, gli competerebbe per tali spese il privilegio poziore di cui all'art. 2756.