Crediti garantiti dal privilegio
Abbiamo già visto, nel commento dell'art. 2752, come il legislatore, muovendo dalla classica partizione dei tributi erariali in diretti ed indiretti, ne faccia oggetto di due distinti privilegi mobiliari. Lo stesso criterio egli segue per i privilegi sopra gli immobili il privilegio per i tributi diretti viene regolato in questo articolo, quello per i tributi indiretti nell'articolo successivo.
Per quanto riguarda i tributi diretti, il codice del 1865 prevedeva il solo tributo fondiario. Il nuovo codice invece contempla anche gli altri tributi<
La disposizione del primo comma dell'articolo in esame riproduce, in sostanza, per il tributo fondiario, il privilegio regolato dall'art. 1962, IO comma, del codice del 1 865, il cui contenuto però va integrato con le disposizioni del T. U. delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401.
I crediti garantiti da questo privilegio sono soltanto quelli iscritti nel ruolo principale dell'anno in cui si procede all'esecuzione, e dell'anno precedente. Con questa più precisa locuzione il nuovo codice elimina le questioni alle quali aveva dato luogo l'altra di anno in corso e antecedente, senza altra aggiunta, usata dal codice del 1865. La disposizione suddetta poi va messa in relazione con la legge speciale suddetta la quale, nell'art. 65, ult. comma, spiega che per anno in cui si procede all'esecuzione deve intendersi quello in cui l'esattore trascrive l'avviso d'asta o, se la procedura esecutiva fosse stata iniziata da altri, quello della trascrizione della sentenza di vendita.' Quando però l'esecuzione ha luogo contro il terzo possessore, e cioè contro persona diversa dal contribuente iscritto nel ruolo, il riferimento va fatto all'anno i cui si è verificato il passaggio in costui della proprietà o del possesso (art. 43, ult. comma, T. U. leggi sulla risc. imp. dir.).
La giurisprudenza poi ha ritenuto che, iniziata l'esecuzione, il privilegio compete anche per i crediti di imposta che si maturano nel corso del giudizio esecutivo.
Insieme alle rate d'imposta dovuta allo Stato sono garantite dal privilegio anche le sovrimposte comunali e provinciali, che si riscuotono contemporaneamente, per lo stesso periodo di tempo.
Infine, analogamente a quanto l'art. 2 752 aveva disposto per il privilegio l'articolo in esame, nell'ultimo comma, stabilisce che se si tratta di ruoli suppletivi, il privilegio non può farsi valere per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio, qualunque sia il numero delle annate iscritte nei ruoli suppletivi suddetti.
L’ultima parte del primo comma dell'articolo contiene un inciso, simile a quello contenuto nell'art. 1962 del codice precedente, col quale si accenna ai « mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge. Effettivamente la legge speciale, che è quella sopra indicata, concede all'esattore di procedere con forme molto più rapide di quelle ordinarie alla esecuzione sui beni del debitore. Ma oltre alla specialità della procedura, la legge contiene importanti disposizioni anche di diritto sostanziale, che allargano la portata e gli effetti normali del privilegi Tale è quella dell'art. 43, di cui diremo nel numero seguente ; tale è pure l'altra disposizione dell'art. 52, secondo la quale « se la espropriazione è promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo è venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena ». Da tutto ciò si rileva che questo privilegio, in quanto colpisce l'immobile gravato del tributo, si esercita anche in pregiudizio che i terzi avessero acquistato anteriormente sull'immobile stesso.
Immobili sui quali si esercita
Il privilegio colpisce non solo il fondo gravato del tributo, ma anche tutti gli altri immobili del contribuente, situati nel comune in cui il tributo si riscuote ; con questa però: che, trattandosi d'immobile per il quale l'imposta è dovuta, l'esattore può procedere alla sua espropriazione ed esercitare il privilegio «quando anche la proprietà o il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo » (art. 43 T. U. cit.) mentre la facoltà suddetta non gli compete per gli altri immobili del contribuente.
Privilegio sui frutti, fitti e pigioni. Richiamo delle leggi speciali
Il privilegio in discorso presenta questa singolarità, che, pur essendo, nel sistema del codice, configurato come un privilegio immobiliare, esso può tuttavia farsi valere anche sopra i frutti, i fitti e le pigioni, separatamente dagli immobili colpiti dal privilegio suddetto. Tale facoltà dell'esattore, che viene espressa anche in forma più precisa ed energica nella legge speciale (articoli 42, 65), ci deve indurre a considerare il privilegio stesso, in quanto si esercita sui mobili suddetti, come un vero privilegio mobiliare speciale, se pure il legislatore non ha creduto di trattarne a parte, fra gli altri privilegi mobiliari, per non spezzare quella unità di sistema risultante dalla legge speciale. Ma il concetto su espresso si evince chiaramente, nel nuovo codice, dalla previsione che questo ne fa nella graduazione dei privilegi mobiliari collocandolo al primo grado nell'art. 2 778.
Estensione del privilegio agli altri tributi diretti dello Stato
Il secondo comma dell'articolo estende il privilegio del tributo fondario ai crediti dello Stato per ogni altro tributo diretto sugli immobili, limitatamente, però sempre a un biennio d’imposta. Il privilegio in tal caso non può esercitarsi che sugli immobili ai quali particolarmente il tributo si riferisce.