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Articolo 1195 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Quietanza con imputazione

Dispositivo dell'art. 1195 Codice Civile

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa [1193], se non vi è stato dolo [1439] o sorpresa da parte del creditore(1).

Note

(1) La norma esplicita che anche il creditore può procedere all'imputazione (v. 1193 c.c.). Il legislatore utilizza l'insolito ed impreciso termine "sorpresa", che sembra riferirsi ad una condotta contraria ad altra tenuta in precedenza, concetto che si rifà a quello più generale di buona fede.

Ratio Legis

Il legislatore riserva al debitore volontà sovrana nello stabilire l'imputazione dell'adempimento (v. 1193 c.c.) ma, se vi provvede il creditore nella quietanza che il debitore accetta, quest'ultimo non può poi dolersi dell'imputazione se non nelle ipotesi eccezionali indicate dalla norma.

Spiegazione dell'art. 1195 Codice Civile

Facoltà del debitore per l'imputazione dei pagamenti

Il debitore che quale ha a) più debiti; b) della medesima specie; c) verso lo stesso creditore; d) ed effettua un pagamento che non soddisfi nè tutti i debiti, nè uno tra di essi; e) nell'atto in cui paga può dichiarare quale debito intende estinguere (art. 1193 del c.c., comma 1) tale indicazione, ove non sia fatta dal debitore, può esser fatta dal creditore e, ove neppure questi vi provveda, direttamente dalla legge. Quando, verificandosi le condizioni di cui ai punti a), b), c), d), e), viene precisata l'obbligazione che si soddisfa, si ha la c. d. imputazione dei pagamenti. Essa, di regola, è rimessa alla volontà del debitore che adempie, in quanto egli ha, in tale momento, facoltà certam legem dicere rei suae, e può esercitare tale facoltà anche se la scelta non sia affatto favorevole agli interessi del creditore (il quale si veda, ad es. soddisfatto un credito di minor valore) o di un terzo (fideiussore, ad es. che veda estinto un debito chirografario in luogo di quello da lui garantito). Ma, come si è già detto, l'imputazione può, nel silenzio del debitore, esser fatta o dal creditore o, se anche questi non vi provveda, dalla legge. Nell'imputazione fatta o dal debitore o dal creditore si può vedere un negozio bilaterale, poichè essa si sostanzia nella manifestazione di volontà d'una parte accettata dall'altra o mediante adesione o mediante ricevimento della quietanza.


Eccezioni

Al principio che il debitore può imputare il pagamento ad alcuno dei diversi suoi debiti sono poste delle eccezioni. Così: chi deve pagare il debito, gli interessi e le spese, non può, senza il consenso del creditore, imputare ciò che paga al capitale piuttosto che ai frutti od alle spese ed il pagamento che sia fatto in conto di capitale e di interessi, quando, s'intende, non sia integrato, deve essere imputato prima agli interessi (art. 1195 cpv.). La ragione di tale principio è ovvia: si considera il legittimo interesse del creditore ad esigere prima i frutti corrispettivi dell'uso del suo capitale e a conservare questo produttore di altri frutti. Lo stesso vale per il caso di prestazioni a termine il debitore non può imputare il pagamento ad un debito non ancora scaduto se il termine risulta stipulato a favore del creditore; infine, il debitore non potrebbe imputare il pagamento ad un debito di ammontare superiore alla somma corrisposta, cioè non potrebbe imputare lt pagamento ad estinguere un debito solo in parte (arg. ex art. 1184).


L'imputazione da parte del creditore

L'imputazione, quando non sia stata compiuta dal debitore, può essere fatta dal creditore: cosi l'art. 1195 risulta conforme al vecchio articolo 1257. La ragione della norma sta nel fatto che, stante il silenzio del debitore, era necessario stabilire se procedere alla ripartizione tra tutti i crediti o alla totale imputazione della somma pagata ad uno solo di essi: alla volontà del creditore, in mancanza di quella del solvens, è stato riconosciuto di potersi esprimere in uno di tali sensi. Ma l'efficacia di tale volontà vincolativa per il debitore è subordinata ad alcune condizioni: a) deve essa venir dichiarata all'atto del pagamento e nella quietanza (alla stregua di tale principio si può affermare che il creditore non può, senza il consenso del debitore, imputare il pagamento, dopo che sia stato effettuato, ad un debito piuttosto che ad un altro e che non è una valida imputazione quella fatta dal creditore nei suoi registri domestici all'insaputa del debitore); b) la quietanza deve essere stata accettata dal debitore il quale, in tal modo, dimostra di non aver nulla da eccepire sul suo contenuto; c) nell'imputazione fatta dal creditore, da un suo rappresentante o mandatario non devono essere intervenuti da parte di costoro dolo o sorpresa a danno del debitore. In tal caso l'opposizione di questi, che segna un limite alla facoltà di imputazione dell' accipiens, si comprende se si medita sull'indole dell'attività di costui, che è illecita in entrambe le ipotesi. Mentre sul concetto di dolo non è il caso di fermarsi tanto esso è chiaro, per quanto riguarda la sorpresa si rileva che questa si verificherà ogni qualvolta il creditore, pur senza porre in essere raggiri ma approfittando di condizioni personali del debitore, abbia svolto un'attività contraria a quella già manifestata, come ad es. se dopo aver dichiarato di fare un'imputazione ne indica nella quietanza una diversa. Scoperto il dolo o accertata la sorpresa da parte del creditore, il debitore potrà impugnare, nel termine ordinario della prescrizione, l'imputazione fatta da quello con l'effetto di far applicare le regole dettate dall'art. 1193.


L'imputazione ad opera della legge

Se manca un'imputazione del pagamento sia ad opera del debitore che ad opera del creditore la legge stessa la determina, attraverso un ordine gerarchico, considerando quale dei debiti considerarsi estinto. E a tal fine, l'imputazione è fatta:
1) al debito scaduto se solo questo è scaduto;
2) al debito meno garantito tra i più che sono già scaduti (cosi, ad es. tra un debito garantito da ipoteca ed un altro chirografario, entrambi esigibili, è quest'ultimo che viene per prima estinto, perchè può per il creditore presentare maggior pericolo di non essere soddisfatto;
3) al debito più oneroso se tutti sono garantiti nello stesso modo (cosi al debito con interessi maggiori se tutti sono assistiti da pegno; il debito cambiario di fronte a quello derivante da un mutuo semplice; il debito munito di clausola penale di fronte a quello ordinario; il debito che obbliga in via principale in luogo di quello che obbliga come fideiussore; il debito per il quale si inizio una procedura esecutiva di fronte a quello per cui non si procede): questo criterio di preferenza si spiega riflettendo sul fatto che il debitore ha interesse ad estinguere il debito più gravoso;
4) al debito più antico se tutti sono egualmente onerosi, intendendo qui per antico il debito sorto per primo, il che trova conferma nella presunzione che il creditore avrebbe chiesto il soddisfacimento del credito sorto per primo e come tale scaduto;
5) ove nessuno di tali criteri possa soccorrere, cioè se si hanno più debiti tutti costituiti nello stesso momento e di ugual natura, l'imputazione viene fatta proporzionalmente ad essi: si ha, in tale ipotesi, una deroga al principio per cui il creditore può rifiutare un adempimento parziale (art. 1187 del c.c.).


Effetti dell'imputazione

L'effetto dell'imputazione del pagamento è quello di estinguere l'obbligo con tutti i suoi accessori, sia personali che reali.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Massime relative all'art. 1195 Codice Civile

Cass. civ. n. 31837/2022

In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare l'esistenza di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore).

Cass. civ. n. 6174/2020

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/12/2017).

Cass. civ. n. 6463/2017

In tema di imputazione di pagamento, il creditore che agisca in revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una compravendita immobiliare conclusa tra il debitore e un terzo, a fronte dell'eccezione dell'esistenza di un precedente contratto preliminare stipulato dai convenuti, nonché della dimostrazione, da parte di questi ultimi, di un pagamento astrattamente idoneo all'estinzione dell'obbligazione di corresponsione del relativo prezzo, è tenuto, ove contesti quell'imputazione allegandone una diversa, a fornire la prova della ricorrenza della pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, nonché a dimostrare che il pagamento era imputato ad una obbligazione diversa da quella nascente dal dedotto preliminare di vendita. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/11/2013).

Cass. civ. n. 2672/2013

In tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione

Cass. civ. n. 917/2013

In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.

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