L'atto pubblico come prova legale
Il carattere distintivo e lo scopo dell'atto pubblico è quello di fornire una prova del suo contenuto (presa questa parola nel senso che or ora vedremo) la quale non possa essere
‘rimossa se non con mezzi di particolare gravità (c. d.
querela di falso). E questa una limitazione del potere del giudice di apprezzare liberamente il contenuto degli atti ed in generale le prove, secondo il proprio convincimento (art. 116 cod. proc. civ.). Siamo cioè di fronte ad una prova legale, la quale tende, come si esprime Carnelutti ad utilizzare le esperienze accumulate per la eliminazione di errori o di atti superflui, i quali sarebbero possibili ove la ricerca fosse libera, con danno complessivo maggiore di quello che possa risultare dalla inadattabilità di quei limiti ai casi anormali.
Atto pubblico e fede pubblica.
Vi è coincidenza fra atto pubblico e fede pubblica ?
La ragione di dubitare sorge dagli stretti rapporti con le norme che regolano la materia penale.
Il cod. pen. 1889 distingueva gli atti pubblici secondo che facessero o meno fede fino a querela di falso (art. 275, 20 comma, 278, Io e 20 comma). Varie teorie furono escogitate per spiegare queste disposizioni, fra esse quella del MANZINI secondo cui rientrerebbero nella prima categoria gli atti compiuti da un pubblico ufficiale o da persone a lui equiparate nell'esercizio legittimo della pubblica funzione e con le richieste guarentigie formali, nella seconda, quelli in cui mancherebbe l'esercizio e lo scopo speciale della pubblica funzione, e l'altra del Lessona che assegna alla prima categoria gli atti dei pubblici ufficiali, e alla seconda quella delle persone equiparate. Il cod. pen. 1930 ha conservato la stessa distinzione (articoli 476, 478) ed il Manzuvi, ha mantenuto l'opinione precedentemente espressa. E nel farne poi applicazione, colloca nella prima categoria gli atti notarili, al qual proposito richiama l'art. 1315 allora vigente, gli atti dello stato civile, i verbali ed altre attestazioni fatte da pubblici ufficiali certificatori, i verbali di polizia giudiziaria, le relazioni di notificazione, etc. Mentre classifica nella seconda categoria gli, ordini e mandati di pagamento, gli atti pubblici di accreditamento o di deposito, i documenti ferroviari, etc. Dalla relazione ministeriale al progetto, che egli cita (pag. 591) si può dedurre che neanche nella formulazione del nuovo codice si siano avute in proposito idee molto precise. Ad ogni modo, la teoria del Manzini sembra accoglibile anche ai fini di applicazione dell'articolo int., in quanto pare che essa colga l'elemento essenziale, cioè la volontà della legge di coprire della fede pubblica: non tutte ma talune attestazioni del. pubblico ufficiale.
Limiti di efficacia
Quali sono, ai fini della applicazione- di tale principio, i limiti della tutela accordata all'atto dalla legge civile ?
a) Anzitutto, l’atto certifica la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato. Questa norma costituisce una aggiunta al testo dell’art. 1315 del vecchio codice, nel quale era però implicita. Se la forza probante del documento si rapporta essenzialmente al suo autore, è da esso e non da elementi estranei che l’autore stesso va desunto.
b) in secondo luogo, esso certifica delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta avvenute in sua presenza. L’art. 1317 cod. civ. 1865 dichiarava invece che essa faceva piena fede delle
convenzioni. Questa troppo ristretta concezione, dipendente dal difetto sistematico di aver considerato la prova, seguendo le tracce del Pothier, esclusivamente in relazione alle obbligazioni, era già stata corretta dalla dottrina ; infatti il Lessona scriveva «
convenzione qui non significa se non questo, che l'atto pubblico attesta il tenore di ciò che le parti hanno dichiarato al notaio ». Resta fermo che la fede pubblica copre il
tenore delle dichiarazioni ; non si estende perciò alla esatta significazione grammaticale e giuridica dei termini adoperati (ad es., le parti qualificarono
casa quello che è invece un
giardino o dissero di concludere una
enfiteusi, mentre vollero stipulare e stipularono una
locazione) né alla verità di esse (cfr. art. 2722).
c) Infine, l'atto pubblico fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti. Queste ultime parole sono state aggiunte al testo dell'art. 1317 in conseguenza dell'altra aggiunta di cui sopra lett. a). È pertanto coperta dalla fede pubblica tutta l'attività di percezione e di 'azione del pubblico ufficiale. Rimane indubbiamente fermo il principio che la fede pubblica non copre semplici apprezzamenti del pubblico ufficiale, che il Lessona definisce
frutto di un suo lavoro intellettuale a cui non si può attribuire una presunzione di infallibilità. Ognuno vede come questo criterio sia impreciso, giacché tutte le dichiarazioni del pubblico ufficiale sono frutto di un lavoro intellettuale di percezione e di estrinsecazione. Ma non è agevole sostituire un diverso criterio. Occorre vedere caso per caso se il fatto attestato dal pubblico ufficiale sia un fatto primario, percepibile direttamente, ovvero un fatto secondario, percepibile come deduzione da altro fatto (
art. 2727 del c.c.): solo il primo è coperto dalla fede pubblica. Sono noti gli esempi dell’essere un dato luogo domicilio o residenza di Tizio, e di essere il testatore sano di mente, etc. : queste affermazioni non sono appunto coperte dalla fede pubblica.
Significato della pienezza di prova
L'atto pubblico, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. e 2, e nei limiti di cui al n. 3,
fa piena prova : in questo consiste l'effetto della pubblica fede. Questa pienezza di prova (che il nuovo testo ha sostituito alla pienezza di
fede, di cui all'art. 1317 cod. civ. 1865) significa che chiunque abbia il dovere pubblico di agire in conformità. di esso non abbia né il diritto, né tanto meno, l'obbligo di chiedere o consentire altre prove. Diciamo
chiunque, perché l'efficacia probante dell'atto pubblico opera anche fuori del processo. Trattasi, cioè, come si è già visto, di una prova legale, cioè di una limitazione al potere di apprezzamento del giudice.
Querela di falso e suoi effetti
Fino a qual momento ciò si verifica ?
L'art. 1317 cod. civ. 1865 constava di due parti. Nel primo comma si diceva che l'atto pubblico fa piena fede ; nel capoverso si aggiungeva che «
ciò non ostante, nel caso di querela di falso in via penale l'esecuzione dell'atto impugnato per falso viene sospesa col mandato di cattura ; sino a che non viene rilasciato il mandato di cattura o nel caso di querela di falso in via civile, l'autorità giudiziaria può a norma delle circostanze sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'atto ». II termine
esecuzione era qui preso in senso improprio : la sospensione colpiva l'efficacia probatoria dell'atto, la quale si estende anche a coloro che non essendo parti, non sono soggetti alla efficacia dell'atto pubblico considerato come titolo esecutivo (art. 474 n. 3 cod. proc. civ. vig.). Essa era l'effetto non della semplice querela di falso, ma della emissione di un mandato di cattura contro il pubblico ufficiale o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza incidentale). Era tuttavia invalso nella pratica, ed anche in pregiati autori, la formula che l'atto pubblico facesse fede
fino a querela di falso, e questa formula, adottata negli articoli 275, 277 cod. pen. 1889, come si è già visto, è passata nel testo in esame, nel quale è scomparsa ogni traccia del capov. dell'articolo 1317 cod. civ. 1865.
La relazione Grandi (n. 4o) si esprime in proposito così: «
Non ho riprodotto il secondo comma del citato art. 1317 del codice del 1865 concernente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato di falso, sia perché gli effetti della querela di falso sono disciplinati dal codice di procedura civile, sia perché il codice civile non si occupa della esecuzione (esecutorietà) dell'atto bensì soltanto dell'efficacia probatoria del documento ».
A) Quanto al primo dei motivi addotti dal ministro, osservo che il cod. proc. civ. 194o disciplina direttamente soltanto le forme del procedimento sulla querela di falso (articoli 221-226) e l'esecuzione della sentenza pronunciata su di essa (art. 227). V. regolamento degli effetti della impugnativa di falso è fatto solo indirettamente secondo due ipotesi, cioè che la querela sia incidentale o principale.
a) Se la querela è proposta in via incidentale, e il giudizio di merito e di cognizione di competenza del tribunale, esso si svolge in una prima fase davanti al giudice istruttore (articoli 172, 173). Il giudice interpella la parte se voglia servirsi del documento: in caso di risposta negativa; esso non è utilizzabile in causa (perde cioè
l'efficacia probatoria); se è affermativa, il giudice esamina la rilevanza del documento, ed ove lo ritenga tale, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva e dispone i mezzi istruttori, eseguiti i quali rimette le parti al collegio per il giudizio sulla querela e sul merito, o soltanto sulla prima (articoli 222, 225). Sicché la presentazione della querela, autorizzata dal giudice, dando luogo ad una istruttoria, sospende il giudizio e quindi indirettamente la forza probante del documento. Analogo è il procedimento se la querela è proposta in via principale.
b) Se il procedimento di falso si svolge in sede penale, subentra l'applicazione dell'art. 3 cod. proc. pen. (sospensione del giudizio civile fino all'esito del procedimento penale) indipendentemente dalla emissione del mandato di cattura.
B) Se l'atto pubblico è stato fatto valere come titolo esecutivo (articolo 474 cod. proc. civ. 194o, n. 3) relativamente alle obbligazioni di sonane dí denaro in esso contenute, l'opposizione con la quale se ne deduce la falsità è regolata dall'art. 615 dello stesso codice; pertanto :
a) Se l'esecuzione non è stata ancora iniziata, cioè se non si è proceduto al pignoramento (art. 491 cod. proc. civ. 1940) dovrà proporsi opposizione al precetto concitazione davanti al giudice competente per valore.
b) Se l'esecuzione è stata iniziata, l'opposizione sarà prodotta con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa, il quale (art. 616 cod. proc. la legge non prevede la sospensione della futura esecuzione ; nel caso
b) l'art. 623 cod. proc. civ. 1940 e l'art. 624 autorizzano il giudice della esecuzione a sospenderla, qualora concorrano gravi motivi (quale potrebbe essere la querela minacciata) con cauzione o senza, mercé ordinanza o decreto (
art. 625 del c.p.c.), secondo che manchi o ricorra urgenza. Il decreto fissa l’udienza di comparizione, nella quale si provvede con ordinanza. È pertanto da escludere una sospensione di diritto per effetto della querela di falso.