I presupposti che escludono e che ammettono la datio in solutum
Questo articolo e l'art.
1197 c.c. disciplinano ex se l'istituto della datio in solutum, come suole chiamarsi la prestazione di cosa diversa da quella convenuta nel rapporto obbligatorio. Di essa il codice del 1865 non si occupava, la dottrina, però, l'aveva appoggiata al principio negativamente enunciato dall'art.
1245, per cui il creditore non poteva essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella dovuta (
aliud pro alio invito creditore solvi non potest). L'abrogato art. 1929, poi, disciplinando uno degli effetti della fideiussione, ammetteva che il creditore potesse ricevere una cosa diversa da quella convenuta nell'obbligazione.
La stessa formula negativa è contenuta nell'art.
1197, mentre sarebbe stata preferibile quella positiva contenuta nell'art. 93 del progetto del 1940, secondo la quale l'obbligo si estingueva se il creditore accettava al momento dell'adempimento una prestazione diversa da quella dovuta. Comunque, dall'una e dall'altra formulazione del concetto della
datio in solutum si desume:
a) che i
l debitore non può prestare per la sua liberazione, e il creditore non pile essere obbligato a ricevere in suo soddisfacimento, una
cosa diversa da quella convenuta anche se di valore eguale o maggiore. Ciò si spiega meditando su di un doppio rilievo, d'indole oggettiva l'uno (l'interesse del creditore di avere la cosa pattuita in vista della funzione economico-sociale cui essa adempie) e soggettiva l'altro (il creditore, cioè, può aver attribuito all'oggetto della prestazione un valore maggiore di quello che esso, oggettivamente considerato, ha). Il principio di cui al punto a) non si applica: 1) nel caso di prestazioni alternative (qui, infatti, il debitore ha facoltà di liberarsi prestando, in luogo della cosa dovuta, quella dedotta in
facultate solutionis); 2) in quei contratti — ad es. mutuo — nei quali l'obbligo del debitore si esaurisce nel restituire non cose del genere ma della stessa qualità è quantità di quelle ricevute;
b) che
il creditore non può pretendere una cosa diversa da quella che gli è dovuta ancorché di valore inferiore;
c) che
il debitore può, se il creditore acconsente, prestare una cosa diversa da quella pattuita: qui la
datio in solutum estingue l'obbligo. Considerando tale effetto, non sembra appropriata la denominazione del titolo dell'art. 1197, laddove viene indicato «
prestazione in luogo dell'adempimento »: si potrebbe infatti dubitare che l'adempimento resti inattuato e che sia sostituito dalla prestazione, cosa che non è, in quanto la stessa prestazione di cosa diversa da quella dedotta nel rapporto obbligatorio, estinguendo l'obbligo, ne segna l'adempimento. Più aderente a tale effetto sarebbe stata la definizione «
prestazione di cosa diversa da quella convenuta ».
Natura giuridica della datio
Dall'esegesi dello stesso art.
1197 è facile rilevare come la
datio si presenti quale negozio giuridico bilaterale, in particolare trattasi di un
contratto distrahendi o solvendi causa. Infatti in essa si riscontra chiaramente uno degli elementi del contratto: il consenso del creditore e del debitore diretto a sostituire all'oggetto dell'originaria prestazione uno diverso e, quindi, la
datio costituisce un contratto con cui il creditore acconsente a ricevere un
aliud pro alio e dichiara, al tempo stesso, di considerare
estinto l'obbligo del debitore e soddisfatto il suo diritto.
Come contratto la
datio richiede, per la sua esistenza e validità, gli stessi
requisiti che a tale scopo sono richiesti in un contratto in genere; come negozio solutorio, poi, vuole : a) un'obbligazione preesistente che possa estinguersi con la
datio ; b) un oggetto idoneo ad essere dedotto nella prestazione in luogo di quella originaria, comunemente sarà una
pecunia pro re (forma tipica), una
res pro pecunia, una
pecunia pro pecunia (come nell'ipotesi, meno frequente, che contro un debito di denaro a rate si cede una equivalente somma sotto forma di rendita); c) la titolarità del diritto o la proprietà della cosa, da parte del debitore, che da costui viene offerta in luogo della prestazione originaria; d) la capacità del creditore di ricevere dal debitore il diritto o la cosa che viene data in soluzione.
L'estinzione dell'obbligo mediante la datio
Affinché la
datio estingua l'obbligo si richiede il trasferimento della cosa al creditore:
accordo e trasferimento devono, perciò, essere coevi, dandosi origine, in caso contrario, soltanto ad un nuovo rapporto obbligatorio e non all'estinzione di uno preesistente. In ciò la
datio si differenzia da un altro negozio, anch'esso solutorio: la
novazione. Infatti se questa importa nel debitore l'assunzione di un obbligo nuovo, per cui l'accordo è
in obligatione, la
datio, all'opposto, opera immediatamente una modifica nella sfera patrimoniale dei contraenti, essendo l'accordo
in solutione; ancora, nella novazione, si mantiene in vita un rapporto obbligatorio sostituendone soltanto l'oggetto, nella
datio in solutum il creditore viene soddisfatto con una prestazione diversa da quella originaria.
Effetti della datio
Gli effetti della dazione non si esauriscono nell'estinzione dell'obbligo appena la diversa prestazione sia stata eseguita, perché se ne producono altri dopo l'esecuzione del contratto solutorio: a) tra le parti e b) tra queste ed i terzi.
a) I primi consistono
(effetti tra le parti) nell'obbligo del debitore di garantire il creditore dall'evizione e dai vizi della cosa prestatagli, secondo le norme della vendita ogni qualvolta, s'intende, la prestazione, effettuata
in solutione, consista nel trasferimento della proprietà, o di un altro diritto: cosi l'art.
1197, comma 2, con una disposizione che codifica un principio già affermato dalla dottrina, la quale aveva ritenuto quelle norme applicabili ad ogni negozio traslativo a titolo oneroso.
Richiamando l'art.
1197 la disciplina che, in tema di vendita e data alle azioni di garanzia per l'evizione e per i vizi occulti, si deve qui dire per la datio che, ove pattiziamente le parti non abbiano o escluso o modificato il contenuto della garanzia nei limiti consentiti dagli articoli
1487,
1491 nel caso di evizione totale della cosa, il creditore potrà chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per il contratto oltre le spese necessarie ed utili per la cosa e (se il debitore era in mala fede, se, cioè, conosceva che la cosa era di proprietà altrui) anche le spese voluttuarie (art.
1479 richiamato dall'art.
1483 cui si riporta l'art.
1197). Nell'ipotesi di evizione parziale il creditore potrà chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno quando, secondo le circostanze, deve ritenersi che non avrebbe acconsentito a ricevere la cosa in datione solutionis senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; diversamente potrà ottenere solo una riduzione del prezzo oltre il risarcimento del danno (art.
1480 richiamato dall'art.
1484 cui si riporta l'art.
1197).
La garanzia per i vizi della cosa prestata significa obbligo, per il debitore, di garantire che essa sia immune da vizi che o la rendano inidonea all'uso cui e destinata o ne diminuiscano, in modo apprezzabile, il valore: mancata la garanzia il creditore potrà domandare, a sua volta, nei modi e termini stabiliti dall'art.
1495, o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. L'applicabilità alla dazione delle norme che disciplinano le due garanzie nella compravendita non è assoluta: su questo punto il codice ha adottato un criterio eclettico perché, pur con quel rinvio di materia, fa salvo il diritto al creditore di esigere la prestazione originaria ed il risarcimento del danno; e, quindi, in via alternativa il creditore può esercitare o l'azione in garanzia o l'azione per far valere il diritto di credito che sopravvive alla
datio, quando questa non ha prodotto l'effetto patrimoniale suo proprio. In tal senso è stata risolta dal nuovo codice la corrispondente questione dibattuta dalla dottrina che su di essa aveva proposto varie soluzioni, affermando, cioè, che il creditore, evitto della cosa data
in solutum, poteva proporre ora un'azione per conseguire l'oggetto dedotto nel rapporto obbligatorio, ora solo un'azione di risarcimento di danni, ora l'una e l'altra insieme.
b)
I terzi, nei cui riguardi la dazione può far sentire i suoi effetti, sono :
1)
i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore principale: costoro sono liberati dalla prestazione che il debitore effettua in luogo di quella originaria ma non risentono dell'eventuale annullamento della dazione. Il principio dell'ultimo capoverso dell'articolo 1197 si spiega considerando che non si può aggravare la posizione di tali terzi facendo persistere la loro responsabilità tanto quanto dura quella del debitore, estendendola, cosi, oltre i limiti dell'obbligo garantito, che, d'altra parte, a seguito dell'accettazione fatta dal creditore di una nuova prestazione, non può considerarsi ancora esistente per i terzi.
2)
i creditori del debitore che al creditore consenziente prestano cosa diversa da quella convenuta nel rapporto obbligatorio. Nei loro riguardi la dottrina, sotto il codice del 1865, si era chiesta se la revocatoria poteva dai medesimi — con il concorso dei requisiti di legge (art. 1235) — essere intentata contro la
datio in solutum, considerata quale negozio che i terzi del debitore intaccava nella loro consistenza e nella loro funzione di garanzia generica delle ragioni creditorie.
E, mentre alcuni si erano espressi per l'affermativa, ed alcuni per la negativa, altri, invece, avevano distinto l'ipotesi in cui il valore della cosa data in soluzione corrispondeva a quello dell'oggetto primario del rapporto obbligatorio, oppure lo eccedeva per negare e ammettere rispettivamente il rimedio della pauliana.
Il punto su cui bisogna far perno per risolvere la controversia
de qua, ancora proponibile sotto il nuovo codice (quello del 1865 non apprestava alcun elemento a favore di una delle tre anzidette teorie) è l'
indole della
datio in solutum. Ed infatti, poiché,
expressis verbis, l'art.
2901, 2 cpv. sottrae alla revocatoria l'adempimento di un debito scaduto, è chiaro che la dazione, definita quale negozio solutorio — non diverso in tale sua funzione da quello che ha per oggetto la prestazione originaria, — non può venir attaccata con la pauliana che, di contro, sarà proponibile se si negano alla dazione quell'indole e quella funzione.
Ciò posto, lo studioso sa per quali considerazioni si è riconosciuta alla dazione natura e funzione di negozio giuridico solutorio, sostitutivo dell'altro con oggetto originario, di conseguenza tale identità appare sottrarre alla revocatoria la dazione, sempre che, però:
- essa possa considerarsi sostitutiva della prestazione primaria pure nella quantità, nel senso, cioè, che il valore della cosa data in soluzione non superi quello della cosa che il debitore avrebbe dovuto prestare. È troppo chiaro, per dame una spiegazione, che ove si consegni una cosa di valore superiore a quello dell'originaria, il debitore non tanto adempie, quanto compie un atto che, nella parte eccedente la prestazione, non è da ritenersi come determinato dall'obbligo dell'adempimento per cui può essere contenuto nei limiti in cui la legge (art.
2901, 2° cpv.) espressamente sottrae alla revocatoria l'adempi-mento d'un debito scaduto;
- non denoti, per la particolare sostituzione, il proposito in chi la compie di diminuire l'oggetto della garanzia generica o comunque pregiudicare it soddisfacimento delle ragioni creditorie, e l'ipotesi di una
datio in cui
pro pecunia venga consegnato un immobile dove è troppo manifesto che più l'adempimento dell'obbligo (pagamento della somma) si vuol sottrarre l'immobile ad azioni esecutive dei creditori.
Forma e pubblicità della datio
Le norme sin qui considerate, con le quali il codice disciplina la dazione, devono essere integrate con altre enunciate per i contratti in genere, che sono applicabili anche al contratto solutorio: tali norme riflettono la forma e la trascrizione della
datio in solutum. Non è dubbio che questa debba essere fatta per scrittura, o pubblica o privata, quando abbia per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, oppure beni mobili iscritti; lo stesso dovrà dirsi per la trascrizione del titolo costitutivo della dazione, quando, pur qui, oggetto suo sia o un immobile o un diritto reale immobiliare (
art. 2643 del c.c.) o un bene mobile iscritto (
art. 2683 del c.c.).
Cessione di un credito in datione
In luogo della prestazione originaria (il codice anche qui parla di adempimento: terminologia errata per le considerazioni innanzi svolte) il debitore può, sempre se il creditore è consenziente, cedergli un credito: in tale ipotesi l'art. 1198, comma 1, stabilisce che l'obbligazione si estingue solo con la riscossione del credito , la cessione di questo
in solutione non importa contrariamente alla norma dell' art.
1197, immediata estinzione dell'obbligazione, in quanto essa, salva diversa volontà delle parti, si presume fatta pro solvendo e non pro soluto; cioè liberatoria per il debitore solo se il creditore riscuote il credito cedutogli, a meno che la mancata realizzazione di questo dipenda da negligenza dell'accipiens nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro it debitore cedutogli (comma 1 art.
1267 richiamato dal cpv. dell'art. 1198).