(massima n. 3)
Agli effetti dell'art. 2787, terzo comma, c.c., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne la identificazione. A tal fine, l'eventuale ricorso a dati esterni all'atto di costituzione del pegno richiede che l'atto contenga un indice di collegamento da cui possa desumersi l'individuazione dei menzionati dati, sicché non vi è luogo alla prelazione se, per effetto della estrema genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato soltanto mediante l'ausilio di ulteriori elementi esteriori, come nel caso in cui si sia fatto riferimento alle «linee di credito accordate » dalla banca, anche se risulti poi che contestualmente alla costituzione del pegno quest'ultima abbia concesso un'apertura di credito in conto corrente ovvero come nel caso di riferimenti al solo conto corrente bancario, senza che si possa far ricorso al ?libro-fidi? tenuto dalla banca, oppure al concreto svolgimento del rapporto, per accertare che l'atto si riferiva a uno o più specifici rapporti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto adeguatamente identificato il credito garantito con la costituzione di un pegno irregolare, originariamente riferito ai finanziamenti concessi dalla banca in relazione ad uno specifico contratto stipulato dalla propria correntista, anche ai successivi mutamenti contrattuali con i quali la garanzia era stata trasferita a tutti i crediti bancari derivanti da affidamenti in valuta denominati ?denaro caldo?, non avendo il giudice del merito chiarito quali elementi di collegamento vi fossero tra tali affidamenti e l'originaria previsione, e non essendo comunque sufficiente il riferimento alla valuta estera a soddisfare il requisito della specificità imposto dall'art. 2787, terzo comma, c.c. ).