(massima n. 1)
Con riguardo all'art. 2704, primo commna, c.c., secondo cui la data certa di una scrittura privata può anche desumersi indirettamente dal giorno in cui si è verificato un fatto che abbia stabilito in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, qualsiasi «fatto» può essere idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura, compresi i cosiddetti atti giuridici, anche quando questi provengano dalla stessa parte che aveva interesse a conferire al documento la data certa (nella specie, trattavasi della notifica di una diffida ad adempiere un debito cambiario; effettuata in epoca anteriore al fallimento del debitore). La valutazione dell'idoneità del fatto a conferire la data certa ad una scrittura privata costituisce mero apprezzamento di fatto, che, se è adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.