Oggetto della prestazione cartolare. Titolarità o appartenenza e legittimazione o investitura (richiami): portata generale dell'art. 1992 e sua applicabilità a tutti i titoli di credito
Questa norma, come si è già rilevato riafferma, rispetto ai titoli di credito in generale, nominativi, all'ordine o al portatore, riafferma la distinzione fondamentale, già sancita in leggi speciali (artt. 20, primo comma e 46, terzo comma Legge cambiaria; e artt. 22 e 38 R.D. 21 dic. 1933, n. 1736), fra titolarità o appartenenza e legittimazione o investitura del diritto cartolare, o diritto interno. La prima è costituita dall'acquisto del diritto reale (di proprietà) sul titolo, o diritto esterno ed è condizioni necessaria per l'acquisto del diritto cartolare, o diritto interno (ed anche condizione sufficiente, rispetto a chi sia terzo di buona fede nei confronti del debitore); la seconda, invece, è data dal possesso del titolo nel modo stabilito dalla legge, ed importa non l'acquisto, bensì la possibilità dell'esercizio, del diritto cartolare. E tali concetti, anzi, sono nettamente contrapposti nel secondo comma della norma, in cui è precisamente formulata l’ipotesi della dissociazione fra la qualità di possessore (qualificato) del titolo e quella di titolare del diritto.
La circostanza per cui la disposizione si riferisca all'adempimento di prestazione indicata nel titolo potrebbe indurre a ritenere che non solo principalmente, ma anche esclusivamente, riguardi i titoli di credito in senso stretto ed i titoli rappresentativi, come quelli che, appunto, si risolvono esclusivamente (i primi) o in parte (i secondi) in dichiarazioni negoziali aventi ad oggetto prestazioni. E tale conclusione, invero, è giustificata dalla lettera della legge. Ma a parte l’argomento esegetico che potrebbe trarsi da ciò che l’
art. 2021 del c.c. disciplinala legittimazione del possessore di un titolo nominativo senza alcuna distinzione, e perciò, senza esclusione, dall’ambito della norma, dei titoli di partecipazione, sembra evidente che l’art. 1992 c.c. sia la semplice applicazione, ai titoli di credito in senso stretto, di concetti e principi generali comuni a tutti i titoli di credito — e, come tale, sia suscettibile di estensione analogica dalla fattispecie prevista dell’adempimento di una prestazione letteralmente enunciata in un titolo di credito in senso stretto od in un titolo rappresentativo alla fattispecie non prevista, ma simile, dell'adempimento, ad es. da parte di una società, di prestazioni (es. pagamento di dividendo) conseguenti alla qualità di socio attestata da un titolo di partecipazione, quale l'azione sociale. Nel quale caso ora citato di pagamento di dividendo, sono innegabili la necessità e l’importanza pratica di tale estensione analogica ai fini della disciplina sia della legittimazione del possessore sia delle condizioni di validità del del pagamento di dividendo, sono innegabili la necessità e l’importanza pratica di tale estensione ai fini della disciplina sia della legittimazione del possessore sia delle condizioni di validità del pagamento, fatto, ad es., dalla società a chi, pur legittimato nelle forme prescritte dalla teme non sia però il titolare del diritto cartolare.
È notevole, qui, che la dottrina anteriore alla pubblicazione del Libro delle obbligazioni del nuovo Cod. civ. non esita ad affermare che anche la legittimazione in base a titoli di partecipazione (azioni di società) non opera, in genere, diversamente dalla legittimazione in base a titoli che menzionano un mero diritto di credito.
La c. d. legittimazione attiva. Soggetto attivamente legittimato
La legittimazione, in quanto opera a favore del creditore, mediante l'attribuzione al possessore qualificato, della possibilità di esercizio del diritto cartolare, — viene qualificata attiva.
Soggetto attivamente legittimato, secondo l'ordinamento giuridico positivo:
1) Non è il possessore in senso proprio, che cioè al potere di fatto unisca l'intenzione di esercitare sulla cosa il diritto di proprietà o un diritto reale minore (art.
1140, primo comma nuovo Cod. civ.), — perché, secondo una dimostrazione già efficacemente eseguita rispetto alla precedente legislazione, e valevole anche rispetto alla legislazione nuova, la possibilità di esercizio del dirimo cartolare spetta anche al possessore nomine alieno.
2) Non è, neppure, il possessore di buona fede, che cioè «
possieda ignorando di ledere l’altrui diritto » (
art. 1147 del c.c., comma 1), perché tale estremo soggettivo non è richiesto dalla legge, in questa materia, beati in materia dí rivendicazione (
art. 1994 del c.c.).
3) È, invece, c. d. possessore qualificato , cioè detentore del titolo che giustifichi suo potere di fatto sulla cosa nei modi stabiliti dalla legge, con la semplice «
presentazione del titolo », se si tratti di titolo al portatore (art.
2003, 2 comma), — «
in base ad una serie continua di girate », se si tratti di titolo all'ordine (
art. 2008 del c.c.), — «
per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente », se si tratti di titolo nominativo (
art. 2021 del c.c.). In tale senso, si parla e può parlarsi, anche di possessore o portatore legittimo – concetto che, pertanto, non va confuso con la figura giuridica già prevista nell’art. 686 vecchio codice civile, ed oggi abbandonata dal nuovo codice (vedi Relaz. Minist. al Libro della proprietà, n. 192).
La c. d. legittimazione passiva. Estremi legali: che il debitore adempia la prestazione nei confronti del possessore legittimato per l'esercizio del diritto cartolare…
Oggetto della prestazione cartolare, cui ha diritto il possessore qualificato del titolo, possono essere una somma di denaro, come, ad es., nella cambiale, nel vaglia cambiario, nell'assegno bancario, nell'assegno circolare.... (artt. I, n. 2, e 100, n. 2 Legge cambiaria; 1, n. 2 R. D. 21 dic. 1933) — merci o derrate, che si trovano o consegnate al vettore e caricate, o depositate nei Magazzini generali o Depositi franchi, e quindi precisamente individuate per natura, qualità e quantità, come nei casi di titoli di trasporto (es. lettera di vettura, polizza di carico: artt. 1683 e segg. nuovo Cod. civ., e 438 Cod. navigaz.) o di deposito (es. fede di deposito e nota di pegno: artt. 179o1791 nuovo Cod. civ.), cioè di titoli rappresentativi....
L'adempimento della prestazione deve essere integrale, conformemente alla norma generale dell'art.
art. 1181 del c.c., per cui «
il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente ». Così, ad es., appunto in forza di disposizioni speciali di legge, il portatore di una cambiale, o di un vaglia cambiario, o di un assegno bancario, «
non può rifiutare un pagamento parziale » (artt. 45, secondo comma, e 102 Legge cambiaria; e 37, 2° comma R. D. 21 dic. 1933, n. 1736).
Queste disposizioni rispondono alla esigenza della tutela degli obbligati di regresso, ai quali giova anche un pagamento parziale, come quello che importa una diminuzione del contenuto delle garanzie assunte; — e, pertanto, hanno carattere eccezionale; onde non sono suscettibili di estensione analogica ai casi in tali disposizioni non considerati: così, ad es., ai casi di titoli all'ordine, in cui, mancando una diversa disposizione di legge o una clausola contraria risultante dal titolo, «
il girante non è obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente » (
art. 2021 del c.c.).
Modalità di tempo e di luogo
I diritti cartolari sono, essenzialmente, diritti di futuro esercizio, nel senso che, necessariamente intercede un periodo di tempo anche minimo, fra il momento della creazione del titolo e quello dell’esercizio del diritto cartolare, ossia della c.d. scadenza. Invero, se fosse altrimenti, si stenterebbe a intendere l’utilità pratica di incorporare in un titolo un diritto già, di per sé, capace di essere esercitato.
Nei titoli nominati, la legge, talvolta, statuisce obbligatoriamente un’unica forma di scadenza: così, ad es., nell’assegno bancario, nell’assegno circolare… che sono, esclusivamente, pagabili a vista (artt. 31,1 comma, 82, 1 comma, R, D, 21 dic. 1943, n. 1736); — ma può, anche, consentire all'autonomia dalle parti la scelta fra più forme di scadenza: così, ad es. nella cambiale e nel vaglia cambiario, che possono crearsi
« a vista ., « a certo tempo vista », ecc. (artt. 38, 1 comma, e 102, 1 comma Legge cambiaria). E generalmente, in questa categoria di titoli, la mancanza del requisito della scadenza non ne causa la nullità, bensì li fa considerare pagabili a vista a (artt. 2, ste comma, 101, 2 comma, Legge cambiaria).
Nei titoli innominati, invece, la determinazione della forma di scadenza è affidata, di regola, all’autonomia delle parti; ed, ove essa determinazione manchi, sembra applicabile l'art.
1183, primo comma, nuovo Cod. civ., che, in quanto regola le obbligazioni in generale, è riferibile anche alle obbligazioni cartolari, e per cui «
se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente ». Nel quale modo, il titolo è, anche qui, considerato «
pagabile a vista». Ma deve tenersi presente altresì che, a tenore della norma testé richiamata,
«qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti — è stabilito dal giudice».
Poiché i titoli di credito sono, normalmente, destinati alla circolazione e, correlativamente, all’utilizzazione fino alla scadenza, — questa non si presume stabilita a favore del debitore (
art. 1184 del c.c.) e, pertanto, il possessore non è tenuto a riceverne il pagamento «
prima della scadenza» (arg.
ex art. 4fs, te comma Legge camb.), pure avendo la potestà di accettarlo, senza che a debitore incorra nella conseguenza (eccezionalmente statuita per il pagamento cambiario fatto prima della scadenza: art. 46, 2 comma) di pagare a suo rischio e pericolo. Ne deriva che, salvo accordo fra le parti, l'adempimento della prestazione cartolare pub legittimamente, essere eseguito o richiesto soltanto alla scadenza, ed, inoltre, con l'osservanza dell'estremo legale della «
presentazione del titolo» (art. 1992, 1 comma in esame); — estremo legale che è in armonia con la funzione di legittimazione, caratteristica dei titoli di credito e, rispetto a cui, appunto, questi sono stati qualificati dalla dottrina tedesca, anche non recente, titoli di presentazione o di esibizione.
In quanto, come si è già illustrato, il soggetto attivo del diritto cartolare non è una persona determinata, bensì ogni persona che si trovi in una certa relazione giuridica con la cosa corporale costituita dal titolo, è noto e pacifico insegnamento che le obbligazioni cartolari debbono ritenersi soddisfatte presso debitore (c. d.
dettes quèrables dei francesi e
Holschulden dei tedeschi), potendo quest'ultimo identificare il suo creditore solo mediante la presentazione o esibizione del titolo. Ed appunto per tale motivo, l’art. 1992 primo comma richiede, in sede di legittimazione attiva del possessore di qualsiasi titolo di credito, l'estremo della testé enunciata «
presentazione del titolo ».
Rispetto ai titoli nominati, la legge, per lo più, comprende fra i requisiti del documento l'indicazione del luogo di pagamento: così, ad es., nei casi della cambiale, del vaglia cambiario, dell'assegno bancario... (artt. 1, n. 5 e 100, n. 4,Legge camb.; art. t, n. 4 R. D. 21 dic. 1933, n. 1736). In tali casi tuttavia, la mancanza della indicazione predetta, però, non determina la nullità del titolo: invece, possono soccorrere talune presunzioni legislative per cui, rispettivamente, si reputa «
luogo del pagamento », nella cambiale,
« il luogo indicato accanto al nome del trattario » (art. 2, 3 comma Legge camb.), — nel vaglia cambiario,
« il luogo di emissione del titolo espressamente enunciato ovvero apparente come elemento della data » (art. 101, 3 e 4 comma Legge camb.), — e, nell'assegno bancario, «
il luogo indicato accanto al nome del trattario. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso ,e, se in esso non vi è stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale. L'assegno in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente» (art. 2, secondo, terzo e quarto comma, R. D. 21 dic. 1933 cit.). Ove manchino altresì gli elementi, sui quali le predette presunzioni legislative si fondano, i titoli in parola debbono ritenersi nulli come tali (artt. 2, primo comma, e 101, primo comma Legge camb.; art. 2, primo comma R. D. 21 dic. 1933 cit.).
Correlativamente,
« la cambiale deve essere presentata per ii pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo. Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il pagamento: i) al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso; 2) al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso; 3) al domicilio dell'indicato al bisogno » (art. 44 Legge camb.); — la quale norma è applicabile al vaglia cambiario, in quanto non sia incompatibile colla natura di esso (art. 102, 1 comma Legge camb.).
Anche nei titoli innominati, la presentazione del titolo e l'adempimento della prestazione debbono, di regola, avvenire nel «
luogo di pagamento » quale risulta eventualmente dal titolo. In mancanza di espressa indicazione cartolare, e nella impossibilità di estendere analogicamente le norme sancite rispetto a singoli titoli innominati (per il carattere eccezionale delle suddette norme), dovrà applicarsi la disposizione generale sancita nell'art. 1182 nuovo Cod. civ., come quella che disciplina tutte le obbligazioni e, quindi, nel difetto di norme speciali, anche le obbligazioni cartolari. Onde, ad es., nelle fattispecie di titoli di credito in senso stretto, l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza (art.
1182, comma 3), nel qual modo appare riaffermato il carattere di
dette querable proprio dell’obbligazione cartolare, sopra rilevato. Ancora, ad es., nelle fattispecie di titoli rappresentativi, quali la fede di deposito e la nota di pegno, la riconsegna delle merci depositate deve essere richiesta e avvenire presso il magazzino generale depositario, perché in tal luogo si trovano le merci, cose certe e determinate, quando, con la loro consegna, sorgeva, a carico del medesimo magazzino, l’obbligo di custodirle e restituirle in natura (artt.
1777,
1783,
1793 c.c.)
…e senza dolo o colpa grave
La legittimazione, in quanto operante a favore del debitore, nel senso che il debitore, adempiendo la prestazione nei confronti del possessore legittimato, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto, viene qualificata passiva.
Appunto il secondo comma dell’art. 1992 in esame disciplina questo ulteriore aspetto della legittimazione, statuendo gli estremi alla cui ricorrenza congiunta è subordinata l’efficacia liberatoria, o validità del pagamento, e che sono i seguenti (positivo il primo, negativo il secondo):
1) che il debitore adempia la prestazione nei confronti del possessore legittimato all’esercizio del diritto cartolare;
2) senza dolo o colpa grave;
3) invece, diversamente dalla norma analoga sancita in materia cambiaria dall’art. 46, comma 3, legge camb. (per cui chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave), il citato
art. 1932 del c.c., comma 2, non richiede l’ulteriore estremo dell’adempimento della prestazione non prima della scadenza.
Per quanto concerne il concetto di possessore si fa riferimento a quanto già esposto.
Anteriormente alla pubblicazione del nuovo Cod. civ., una norma analoga all’art. 1992, secondo comma cit., sancita in materia cambiaria, e testé richiamata, ossia l'art. 46 Legge camb., subordina già l’efficacia liberatoria, o validità, del pagamento anche alla
condicio iuris che non vi sia dolo o colpa grave da parte di colui che paga.
La dottrina è concorde nel rilevare che quest'ultima disposizione corrisponde a quella dell'art. 20, 2° comma, Legge camb. (per cui se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente comma, non è tenuto a consegnarla se non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola), nel senso che la legge impone a chi paga la cambiale di usare lo stesso grado di diligenza che impone a chi la acquista. Ma, mentre taluni affermano la equipollenza, nelle due norme, dei concetti di «
dolo » e «
mala fede », altri, viceversa, ritengono che si tratti di concetti diversi, che, cioè, mentre la «
mala fede » si declini in uno stato intellettuale, nel senso di coscienza o consapevolezza di di ledere il diritto altrui, ossia di arrecare ad altri un ingiusto danno, «
dolo » farebbe riferimento ad una attività volitiva, ossia all'intenzione di privare del godimento dei diritti il vero titolare della cambiale, intenzione che sarebbe, a sua volta, qualificato da uno stato intellettuale, consistente nella conoscenza, da parte di colui che paga, delle possibilità di oppugnare, senza proprio danno, la legittimazione del possessore. In altri termini, «
per escludere la validità dell’acquisto» [fattispecie dell'art. 20, 2 comma, Legge camb.], basterebbe che l’acquirente fosse in mala fede, cioè a conoscenza che il suo girante non sia il titolare del credito cambiario o non abbia il potere di disporne; mentre, per escludere la validità del pagamento [fattispecie dell’art. 46, 3 comma], non basterebbe che chi paga sia convinto che chi gli domanda il pagamento, pure apparendo formalmente legittimato, non ha, tuttavia, sostanzialmente diritto di esigere; ma occorrerebbe altresì che sia in grado di poter dare tale prova, e quindi di rifiutare il pagamento, senza essere esposto a conseguenze dannoso. Al quale concetto, appunto, avrebbe voluto riferirsi la Legge cambiaria, adoperando, nel testo originario (della Legge uniforme di Ginevra), la parola francese
fraude e quella inglese
fraud, tradotte nel testo italiano con la parola dolo.
Correlativamente, il significato dell’espressione colpa grave sarebbe diverso nelle due fattispecie: nella prima (art. 20, comma 2) si risolverebbe nell’omissione di quelle elementari cautele, che un qualunque anche negligente uomo d’affari avrebbe preso, e la cui osservanza avrebbe determinato la conoscenza della lesione dell’altrui diritto; nella seconda (art. 43, comma 3), invece, consisterebbe nell’ignoranza imperdonabile in colui che paga della possibilità di opporre senza proprio danno la legittimazione del possessore.
Ma tale assunto, in quanto richiede che l'intenzione di nuocere ingiustamente, caratteristica del «
dolo », sia qualificata dalla possibilità di oppugnare, del possessore — sembra arbitrario, sia dal punto di vista dogmatico (che non consente siffatta qualificazione del concetto di «
dolo »), sia in relazione col diritto positivo (in cui la medesima qualificazione non trova alcuna solida base). Su quest'ultimo [diritto positivo], potrebbe, eventualmente, fondarsi la tesi per cui per l’invalidità del pagamento, occorrerebbe non la semplice coscienza di arrecare un ingiusto danno, come per la validità dell'acquisto, — bensì l'intenzione di arrecare tale danno. Però, da un lato, anche siffatta interpretazione, non pparrebbe sufficientemente giustificata, perché la ragione addotta per spiegare la pretesa diversità di disciplina giuridica, che cioè il debitore cambiario sarebbe obbligato al pagamento della cambiale, mentre il terzo possessore sarebbe libero di acquistarla o meno, — non risponde a verità nel caso del trattario non accettante (sul quale, notoriamente, non incombe alcun obbligo cambiario di pagamento), e, comunque, è in palese contrasto colla potestà, riconosciuta positivamente al debitore, di opporre eccezioni nei giudizi cambiari (artt. 21 e 65, primo comma, Legge camb.). D'altro lato, è pacifico, e si è detto sopra, che, con la parola italiana «dolo », si sono tradotte le parole «
fraude » del testo francese e « f
raud » del testo inglese della Legge uniforme di Ginevra; onde è chiaro che il termine «
dolo » non va inteso qui in senso proprio, bensì in senso improprio, ossia di «
frode », — il quale ultimo concetto ha già un preciso valore nella legislazione, specialmente in materia di azione Pauliana (artt. 1167 Cod. civ. francese; 1235 Cod. civ. ital. del 1865; e
art. 2901 del c.c.), come semplice «
coscienza dell'ingiusto danno arrecato» (senza che occorra alcuna intenzione di determinarlo). Pertanto, non sembra dubbia l’identità di significato delle due espressioni mala fede e dolo, e, correlativamente, dell’espressione colpa grave nelle due norme cambiarie in esame.
E ad uguale conclusione deve giungersi riguardo all’art. 1992, comma 2, più volte cit., messo in rapporto con il successivo
art. 1994 del c.c., manifestamente analogo all’art. 20, comma 2, legge cambiaria, nel senso che la validità, sia dell’acquisto di un titolo di credito in generale, sia del pagamento di un credito cartolare, sarebbe, in pari modo, impedita dalla mala fede, rispettivamente del terzo possessore e del debitore adempiente, ovvero dalla buona fede dovuta a colpa grave.
Invece, non è richiesto l'ulteriore estremo dell'adempimento della prestazione cartolare «non prima della scadenza»
Come si è già osservato, la norma sancita in materia cambiaria dall’art. 46, comma 3, legge camb. (norma che è analoga al citato art. 1992, comma 2) subordina la validità del pagamento all’ulteriore estremo che tale pagamento non venga eseguito prima della scadenza. Ed in proposito si insegna che non si tratta solo della facoltà espressamente concessa al possessore dal comma 1 dell'art. 46 di rifiutare l'offertogli pagamento della cambiale non ancora scaduta, — facoltà che è agevolmente spiegabile con la naturale destinazione del titolo alla circolazione libera e con la sua conseguente valorizzazione, della quale il possessore non può essere costretto a privarsi anticipatamente.... In relazione al meccanismo cambiario, mercé cui il vero proprietario del titolo può sempre, come tale, fare assegnamento che il titolo stesso non sia anticipatamente sottratto alla libera circolazione, un pagamento anteriore alla scadenza non è ammesso nemmeno se consentito dal dal possessore, il quale anticipi all'uopo la presentazione della cambiale.
Più precisamente, secondo l'espressione del comma 2 dell'art. 46, il trattario od emittente, che paga prima della scadenza, «
lo fa a suo rischio e pericolo»: ciò significa che egli non è protetto da speciali disposizioni della legge cambiaria, in ordine alla validità del pagamento che dovrà così, eventualmente, essere rinnovato. Ad es., prima della scadenza, egli ha l'obbligo di procedere all’accertamento dell’autenticità delle girate; e, nella ipotesi di furto o smarrimento del titolo, il trattario o l'emittente, sempre prima della scadenza, non paga validamente il ladro o l'inventore, malgrado la piena buona fede e la scrupolosa diligenza, negli accertamenti.
Intuitivamente, nell'emanare il 2° comma dell'art. 1992, è stata tenuta presente l’analoga, e testé illustrata, disposizione dell'art. 46, 3 comma Legge camb.; tant’è vero che, come presupposti della validità di ogni adempimento di prestazione cartolare, sono stati desunti, da quest'ultima norma, i due estremi, sopra esaminati, che il debitore adempia la prestazione nei confronti del possessore legittimato all'esercizio del diritto cartolare, e senza dolo o colpa grave. Per contro, non è stato ripetuto l'ulteriore estremo (necessario a tenore del cit. art. 46, terzo comma) dell'adempimento della prestazione «
non prima della scadenza »; la quale omissione induce sicuramente a ritenere che siffatto ulteriore estremo non sia richiesto per la validità dell'adempimento delle prestazioni cartolari in generale. Né il più volte cit. art. 46, terzo comma sarebbe, qui, suscettibile di estensione analogica, poiché vi osterebbe il suo manifesto carattere eccezionale.