(massima n. 1)
In tema di imposta di registro, deve ritenersi, sulla base della normativa tributaria vigente, che il legislatore ha inteso ampliare il concetto di terzo cui fa riferimento l'art. 2704 c.c., comprendendovi anche l'Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (ad esempio attraverso fittizie retrodatazioni). Ne deriva che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso avverso l'avviso di imposta suppletiva di registro, proposto dal contribuente che chiedeva l'applicazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 118 del 1985 per la cosiddetta "prima casa").