(massima n. 1)
La prova dell'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all'applicazione dell'art. 2704 c.c. attesa la posizione di terzietà del curatore nei confronti dei creditori del fallito e degli altri creditori della massa, ma, in mancanza della registrazione, la certezza della data può essere fornita mediante l'allegazione di fatti equipollenti idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione dell'atto da cui scaturisce la pretesa azionata, quali le fatture di pagamento debitamente registrate contenenti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione.