(massima n. 1)
La situazione di conflitto che si determina tra i creditori del fallito in sede di formazione dello stato passivo non è di mero fatto, poiché viene ad incidere non soltanto sull'entità delle quote di riparto, ma anche sul riconoscimento del diritto di partecipare al concorso, ed instaura — conseguentemente — un conflitto giuridico tra due categorie di creditori, non dissimile da quello che si determina, nella esecuzione individuale, fra creditori tempestivi e creditori tardivi, e che si ritrova fra creditori intervenuti e creditori muniti di causa di prelazione successiva al pignoramento. Ciò vale a giustificare — pertanto — nei loro reciproci rapporti, l'applicabilità dell'art. 2704 c.c.