(massima n. 1)
In sede di formazione dello stato passivo del fallimento il curatore agisce in qualità di terzo, sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito. Tale principio comporta come corollario l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità, quindi, della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. La prova al riguardo può essere fornita anche mediante l'allegazione di fatti equipollenti, idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, come prevede la menzionata disposizione accanto ad altre circostanze espressamente indicate in modo non tassativo.