(massima n. 1)
Le disposizioni dell'art. 2704 c.c. sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi operano soltanto quando dalla scrittura medesima, in relazione alla sua data, si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta. Da ciò consegue che il principio dell'inopponibilità della data della scrittura non registrata non vale quando la relativa convenzione venga invoca non per il suo contenuto negoziale, ma come semplice fatto storico, che può essere provato, come tale, con qualsiasi mezzo.