(massima n. 1)
L'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura. (Nella fattispecie, relativa ad insinuazione al passivo fallimentare di credito da fideiussione, la S.C. ha pertanto cassato, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di appello che non aveva spiegato perché la produzione, nel procedimento promosso per la dichiarazione del fallimento del fideiussore, della scrittura privata contenente la fideiussione non consentisse di ritenere provata l'anteriorità della scrittura alla dichiarazione del fallimento).