(massima n. 1)
L'erede, continuando la personalitą del "de cuius", diviene parte del contratto concluso da quello, restando vincolato al contenuto del medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae alle regole dell'art. 2704 c.c. in tema di certezza della data della scrittura privata, non potendo l'erede essere ritenuto terzo rispetto al negozio stipulato dal suo dante causa.