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Articolo 2725 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Dispositivo dell'art. 2725 Codice Civile

Quando, secondo la legge [918, 1659, 1888, 1908 comma 2, 1919 comma 2, 1928, 1967, 2096, 2556 comma 1, 2581 comma 2, 2596] o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente(1).

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità(2)(3).

Note

(1) Il comma 1 del presente articolo riguarda gli atti per i quali la forma scritta è prevista ad probationem e che perciò, nell'ipotesi di inosservanza della suddetta forma richiesta dalla legge, non risultano nulli, ma producono come unica conseguenza il divieto della prova testimoniale e di quella presuntiva (v. 2729, 2), con l'unica eccezione della perdita senza colpa da parte del contraente del documento costituente prova (v. 2724). L'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l'inammissibilità della testimonianza e della presunzione, per la prova di un contratto per cui è richiesta la forma scritta ad probationem, non possa essere rilevata d'ufficio ma debba essere eccepita necessariamente dalla parte interessata.
(2) L'applicazione della disciplina del comma 1 risulta estendibile anche alle ipotesi nelle quali è richiesta quale elemento essenziale del negozio giuridico, ovvero ad substantiam, (per la validità del medesimo). Al di fuori dell'eccezione sopra menzionata dell'art. 2724, n. 3, la prova della stipulazione dell'atto ad substantiam può essere fornita soltanto con la produzione in giudizio del documento in cui esso risulta consacrato, non essendo possibile alcun mezzo probatorio differente.
(3) In linea di principio il legislatore impone alle parti l'onere di custodire il documento, onde poterlo in ogni momento esibire al giudice, senza poter sfruttare mezzi probatori diversi in sostituzione. L'opinione prevalente ritiene tuttavia che le parti, avvalendosi della propria autonomia negoziale, possano rinunciare all'adozione della forma scritta esplicitamente o tramite facta concludentia, facendo di conseguenza venire meno la limitazione sancita dalla presente disposizione.

Ratio Legis

Il divieto della prova testimoniale sancito dalla norma in esame è volto ad indurre le parti a precostituire un documento in cui l'atto risulti consacrato, venendo ammessa soltanto qualora il contraente abbia, senza sua colpa, perduto l'atto costituente prova.

Brocardi

Contra scriptum testimonium, non scriptum testimonium non fertur

Spiegazione dell'art. 2725 Codice Civile

Casi eccezionali di ammissione della prova

Il potere del magistrato di ammettere per qualunque valore la prova testimoniale qualora ricorrano le condizioni fissate all'art. 2721 rende alquanto pleonastica la disposizione dell'art. 2724, che era invece logica nel più rigoroso sistema del vecchio codice. La differenza però consiste in questo : allorquando si verifica una delle ipotesi specifiche prevedute dall'art. 2724, il giudice è obbligato ad ammettere la prova : al suo libero apprezzamento, succintamente motivato (art. 134 del c.p.c.) essendo la prova disposta con ordinanza (si rimanda alla spiegazione dell’ art. 2721 del c.c.).

Le ipotesi previste dalla legge sono le seguenti:

A) Principio di prova. Occorre che esso: a) sia scritto, b) provenga dalla persona contro la quale è diretta la domanda o da un suo rappresentante, cioè da chi abbia per legge o per contratto il potere di compiere atti giuridici in suo nome. non Occorre che lo scritto sia posto in essere da colui contro il quale lo si invoca. Potrebbe provenire anche da un terzo, qualora la parte lo abbia comunque fatto proprio, ad es. producendolo in giudizio. Può dubitarsi se fra i rappresentanti di cui parla la legge vada incluso il procuratore a liti, il quale, come vedremo all'art. 2731, non Può ren.. dere confessioni ma fare semplici ammissioni : ritengo preferibile la tesi negativa, atteso il diritto della parte di contrastare le ammissioni medesime, c) occorre inoltre che esso renda verosimile il fatto allegato. Da questa disposizione si ricava ex adverso che allorquando la testimo­niale può essere ammessa senza che vi sia alcun principio di prova, la inverosimiglianza non la rende inammissibile, come è giurisprudenza costante della Cassazione. Quantunque sia piuttosto illusorio fis­sare certe gradazioni, si può dire che la verosimiglianza è qualcosa di più della possibilità e di meno della probabilità

B) Impossibilità di procurarsi la prova scritta. Deve trattarsi di Impossibilità, non solo di più o meno grande difficoltà ; ma anche il concetto di impossibilità è relativo. Essa può essere materiale o mo­rale (come già da tempo aveva pacificamente ritenuto la dottrina e la giurisprudenza). Caso tipico di impossibilità morale è il rapporto di pa­rentela, affinità, convivenza more uxorio o strettissima amicizia purché accompagnato da altro elemento costituente la causa della impossibilità.

C) Perdita del documento scritto senza colpa del contraente. — Questa ipotesi era già preveduta, in forma più ridondante e non precisa, dall'art. 1348 cod. civ. 1865 (cfr. art. 395 n. 3, prima parte, cod. proc. civ. 1940).

Prova ad substantiam andata perduta

La disposizione dell'art. 2725 primo comma, è nuova rispetto al codice del 1865. La ipotesi dello scritto richiesto dalla legge ad probationem o comma, prima parte) o ad substantiam (2 comma) è conseguenza dei principii generali ; l'altra ipotesi (primo comma, 2a parte) è stata imposta dall'essersi introdotto il principio della necessità della prova scritta ad probationem anche per volontà di parte. Essa non richiede particolari illustrazioni dopo quanto si disse all'art. 2721, n. 4.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1115 L'art. 2724 del c.c. riproduce, eliminando esemplificazioni in parte inutili e in parte inesatte, le eccezioni che al divieto della prova testimoniale ponevano gli articoli 1347 e 1348 del codice civile anteriore, non senza però apportare all'art. 1348 due varianti: con la prima si chiarisce, in conformità dell'interpretazione prevalsa in dottrina e in giurisprudenza, che l'impossibilità di procurarsi la prova scritta può essere anche morale; con la seconda, alla locuzione del codice precedente, che parlava di perdita del documento "in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore", si sostituisce una formula più semplice e chiara, che fa riferimento all'assenza di qualsiasi colpa nella perdita del documento. Delle tre eccezioni enunciate dall'art. 2724 soltanto quest'ultima estende il suo ambito ai casi in cui, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto e a quella in cui la forma scritta è richiesta ad substantiam (art. 2725 del c.c.). Da tale disposizione scaturisce un'ulteriore limitazione del campo nel quale la prova per testimoni era ammissibile secondo il codice di commercio, dato che per l'art. 53 del detto codice la prova testimoniale di un contratto per cui il codice stesso avesse richiesto la prova scritta, avrebbe potuto ammettersi anche nel caso che concorresse l'una o l'altra delle prime due eccezioni (principio di prova per iscritto, impossibilità di procurarsi la prova scritta).

Massime relative all'art. 2725 Codice Civile

Cass. civ. n. 10459/2025

In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.

Cass. civ. n. 16445/2024

Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.

Cass. civ. n. 1122/2024

La necessità del principio di prova scritta onde ammettere quella testimoniale, ai sensi dell'art. 2722, n. 1, cod. civ., si riferisce ai soli casi di azione ordinaria di simulazione, ossia di quella fatta valere da uno dei contraenti e, analogamente, dall'erede che subentri nella medesima posizione del de cuius senza allegare la qualità di legittimario, onde ottenere l'accertamento dell'assenza di una volontà di trasferire beni che quindi solo in apparenza sono pervenuti al cessionario, rispetto ai quali la disciplina della prova della simulazione ricade appieno nella previsione di cui all'art. 1417 cod. civ., che pone specifici limiti alla prova per testimoni a carico delle parti contraenti, e ciò anche per l'ipotesi di simulazione assoluta, la quale, oltre che a mezzo di produzione della controdichiarazione, e quindi tramite atto in forma scritta, al più potrebbe essere fornita a mezzo di interrogatorio formale. Diversamente accade, invece, quando la parte spenda la propria qualità di legittimario, interessato a tutelare la quota di riserva spettantegli, poiché egli, in quanto terzo rispetto al contratto dissimulato, è, invece, ammesso a provare, per testimoni e presunzioni, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 cod. civ., a condizione che la relativa situazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia, senza che sia necessario anche l'esercizio dell'azione di riduzione, essendo, invece, sufficiente che l'accertamento della simulazione sia preordinato all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e alla determinazione, così, dell'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l'art. 553 cod. civ.

Cass. civ. n. 26532/2022

Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto.

Cass. civ. n. 8863/2021

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.

Cass. civ. n. 5880/2021

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.

Cass. civ. n. 16723/2020

L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/01/2015).

Cass. civ. n. 23934/2015

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale sull'esistenza di un contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam" sono dettati da ragioni di ordine pubblico, sicché l'inammissibilità della prova assunta oltre quei limiti in primo grado non è sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata, la quale può eccepire il vizio con motivo di appello.

Cass. civ. n. 17986/2014

In tema di prova testimoniale, l'unitarietà della disciplina risultante dagli artt. 2725 cod. civ. e 2729 cod. civ. esclude l'esistenza di un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", sicché quando, per legge o per volontà delle parti, sia prevista, per un certo contratto, la forma scritta "ad probationem", la prova testimoniale (e quella per presunzioni) che abbia ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, l'esistenza del contratto, è inammissibile, salvo che non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento.

Cass. civ. n. 1944/2014

In tema di prova testimoniale, agli effetti degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., la perdita del documento non può ritenersi incolpevole solo perché esso è stato affidato a terzi, dovendo risultare, viceversa, in ragione dello sfavore legislativo per la testimonianza su particolari contratti, che il comportamento dell'affidante sia stato adeguato e che l'affidatario sia esente da colpa.

Cass. civ. n. 28639/2011

In caso di negozio che richieda "ad substantiam" la forma scritta, qualora il documento contrattuale sia stato consegnato da un contraente all'altro, che si rifiuti poi di restituirlo, resta preclusa al primo, che intenda far valere i diritti scaturenti dal contratto, la possibilità di ricorso alla prova testimoniale, non ricorrendo un'ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724, n. 3, c.c., ma un'ipotesi di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente n. 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2725 c.c. anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessaria per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Cass. civ. n. 25603/2011

In tema di prova testimoniale, a soddisfare la condizione cui gli artt. 2724, n. 3, e 2725, secondo comma, c.c. subordinano l'ammissibilità della prova per testimoni di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta "ab substantiam" o "ad probationem", e, cioè, che il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli offriva la prova, è necessario e sufficiente, nell'ipotesi che la perdita sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo, che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito, in base, peraltro, ad una valutazione della condotta non già "ex post", ma all'atto dell'affidamento della scrittura al consegnatario.

Cass. civ. n. 24100/2011

In tema di prova testimoniale dei contratti per i quali sia richiesta "ad substantiam" la forma scritta, ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, in presenza di una fotocopia della scrittura privata oggetto di disconoscimento, non aveva ammesso la prova per testimoni sul rilievo che, ove lo smarrimento si fosse verificato con le modalità dedotte nella prova, ciò avrebbe dimostrato l'assoluta mancanza di diligenza nella gestione dei propri affari).

Cass. civ. n. 26003/2010

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" opera esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione.

Cass. civ. n. 5439/2002

L'art. 2725 c.c. esclude che la prova testimoniale possa sostituire la forma scritta quando la stessa è prevista a pena di nullità, ma non vieta che attraverso la prova testimoniale si accerti la effettiva riferibilità ad un determinato soggetto di un documento esistente. E dl cui lo stesso risulti l'autore.

Cass. civ. n. 144/2002

Mentre in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.

Cass. civ. n. 8611/1998

Quando la legge stabilisca per un determinato contratto la forma scritta ad substantiam (nella specie contratto costitutivo di una servitù), alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire la prova testimoniale, ostandovi il disposto espresso dell'art. 2725 c.c. salva l'ipotesi della perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, essendo volta in tal caso la prova per testimoni alla ricostruzione del documento.

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