(massima n. 1)
L'attestazione di conformitą all'originale della copia di una scrittura privata rilasciata da un pubblico ufficiale non implica che, tra le parti, la data certa sia quella risultante dalla dichiarazione di conformitą, come nel caso della opponibilitą della scrittura ai terzi ex art. 2704 cod. civ., ben potendo il giudice trarre elementi di prova circa l'epoca dei fatti in essa rappresentati dalla diversa data apposta sulla stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha tratto dal timbro datario apposto dalla banca sulla copia conforme di un ordine di conversione inviato dal cliente un rilevante indizio circa l'epoca della consegna dell'ordine medesimo).