(massima n. 1)
In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilitą al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all'art. 2704 c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova, potendosi determinare la misura del corrispettivo, in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c.