Cass. civ. n. 13050/2025
Ai fini della validità del patto di non concorrenza, è necessario che i limiti di luogo siano determinati o determinabili sin dal momento della conclusione del negozio giuridico. I limiti territoriali soggetti a modifiche unilaterali da parte del datore di lavoro non soddisfano l'art. 2125 c.c., compromettendo il corretto consenso del lavoratore al momento della stipula.
Cass. civ. n. 13048/2025
Un patto di non concorrenza è valido solo se il corrispettivo pattuito non è meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno. La sproporzione economica del corrispettivo rispetto alle limitazioni imposte può comportare la nullità dell'intero patto.
Cass. civ. n. 11766/2025
Quando un patto di non concorrenza prevede limitazioni territoriali e dell'attività lavorativa che sono eccessive rispetto al corrispettivo pattuito, il patto è nullo. Per essere valido, il patto deve avere limiti oggettivi, temporali e territoriali determinati o determinabili sin dalla stipula, e il compenso deve essere proporzionato al sacrificio richiesto al lavoratore, conformemente all'art. 2125 c.c.
Cass. civ. n. 11765/2025
Il patto di non concorrenza deve avere limiti di tempo, oggetto e luogo determinati o almeno determinabili al momento della sua stipula. L'indeterminatezza derivante dalla facoltà discrezionale del datore di lavoro di modificare la sede di lavoro del lavoratore rende nullo il patto stesso, compromettendo la corretta formazione del consenso delle parti.
Cass. civ. n. 9258/2025
Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 cod. civ., ossia determinatezza o almeno determinabilità. Una volta accertato che esso sia determinato o quanto meno determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 cod. civ., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell'intero patto all'eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di parte datoriale, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare, in sede di gravame, la declaratoria di nullità del patto oggetto di causa, aveva operato una erronea sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo e quella della sua congruità, quali profili del tutto diversi e distinti, tale da ingenerare un'incertezza sull'iter logico seguito per la formazione del convincimento dei giudici d'appello, precludendo, in tal modo, in sede di legittimità, un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del loro ragionamento).
Cass. civ. n. 9256/2025
Il patto di non concorrenza, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest'ultimo, in quanto dotata di una causa distinta, in virtù della quale il lavoratore si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore, a fronte di un corrispettivo la cui congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.
Cass. civ. n. 9255/2025
In tema di patto di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 c.c., la previsione di un corrispettivo annuale, versato su base mensile durante la vigenza del rapporto di lavoro, non viola né i criteri di determinabilità del corrispettivo, né quelli di congruità. Si deve infatti valutare, anche ai fini dell'adeguatezza del compenso, l'interesse economico dell'ex datore di lavoro alla stipula del patto, la durata del rapporto di lavoro e la possibilità di facile determinazione del corrispettivo attraverso operazione matematica. Inoltre, la previsione di un compenso congruo rispetto all'estensione delle attività inibite e al territorio interessato dal patto, rende lo stesso legittimo.
Cass. civ. n. 9254/2025
Ai fini della validità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., è necessario che il divieto di svolgere attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro sia contenuto entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, senza compromettere la possibilità del lavoratore di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. Una violazione del patto di non concorrenza può essere riconosciuta solo se le attività vietate sono svolte entro l'ambito geografico e temporale stabilito dal patto stesso.
Cass. civ. n. 10680/2024
Al corrispettivo del patto di non concorrenza si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c., trattandosi di convenzione che presuppone e trova causa nella cessazione del rapporto di lavoro, avendo la funzione di far permanere convenzionalmente a carico dell'ex dipendente l'obbligo di fedeltà previsto durante il rapporto di lavoro dall'art. 2105 c.c.
Cass. civ. n. 23723/2021
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 2125 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost. - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/10/2016).
Cass. civ. n. 9790/2020
Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato; b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale; c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido il patto con il quale il dipendente di un istituto di credito, assunto come "private banker", si era impegnato a non operare per un periodo di tre anni nel solo settore del "private banking", limitatamente ai prodotti già trattati con la clientela dell'istituto stesso, nell'ambito di una sola regione e dietro un corrispettivo di euro 7.500,00 annui, regolarmente versati per tutta la durata del rapporto di lavoro). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2015).
Cass. civ. n. 20312/2008
Per i contratti di collaborazione, quale quello di lavoro parasubordinato, nella durata massima dell'eventuale patto accessorio di non concorrenza non può essere compreso il tempo di svolgimento della collaborazione, onde la stessa non inizia prima della cessazione del contratto. Durante lo svolgimento di questo, infatti, l'obbligo di astenersi dalla concorrenza, connaturale ad ogni rapporto di collaborazione economica, renderebbe inutile ossia privo di causa il patto accessorio, come risulta ad esempio dagli artt. 1743, 1746, primo comma, 2105, 2301, 2318 cod. civ. ed in generale dall'art. 1375 cod. civ.. (Rigetta, App. Firenze, 03 settembre 2004).
Cass. civ. n. 7835/2006
Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
Cass. civ. n. 9491/2003
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Infatti la limitazione allo svolgimento della attività lavorativa deve essere contenuta — in base a quanto previsto dall'art. 1255 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 della Carta costituzionale — entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensate da un corrispettivo di natura altamente retributiva, con la conseguenza che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.
Cass. civ. n. 5691/2002
Il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 2125 c.c., può riguardare non soltanto i dipendenti che svolgono mansioni direttive o di, alto livello, ma anche tutti coloro che, pur essendo impiegati in compiti non intellettuali (sinanche di natura esecutiva), tuttavia operino in settori in cui l'imprenditore, in ragione della specifica natura e delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, possa subire un concreto pregiudizio — in termini di penetrazione nel mercato e di capacità concorrenziale — della utilizzazione (sia in corso di rapporto che successivamente) da parte dei lavoratori medesimi della lunga esperienza e delle numerose conoscenze acquisite alle sue dipendenze. (Fattispecie relativa ad un commesso addetto alla vendita di capi di abbigliamento).
Cass. civ. n. 4891/1998
Con riguardo alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza salva sempre la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli am. 1448 e 1467 c.c. l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 c.c., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato l'esistenza di un compenso di un certo rilievo duecentomila lire ogni quattro settimane più una maggiorazione non modesta delle provvigioni e quindi aveva ritenuto valido il patto).
Cass. civ. n. 10062/1994
Il patto di non concorrenza, previsto dall'art. 2125 c.c., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza è tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. Erra quindi il giudice di merito che senza procedere a tale accertamento da farsi in relazione alla concreta personalità professionale dell'obbligato abbia ritenuto nullo il patto stesso per il solo fatto di non aver circoscritto l'obbligo di astensione del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro.