La norma disciplina il
regime legale di amministrazione della
società a responsabilità limitata.
In primo luogo, la disposizione
non prevede che la gestione della società debba essere affidata esclusivamente agli amministratori, come nella disciplina delle s.p.a. Ciò in quanto la riforma ha voluto valorizzare il
principio della rilevanza centrale del socio, non escludendo la possibilità di investire anche la collettività dei soci (o un socio investito di particolari diritti) della competenza in merito a determinate decisioni di gestione.
Va tuttavia sottolineato che, al contrario, le decisioni relative all’istituzione dell’
assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sono riservate esclusivamente agli amministratori.
I primi amministratori sono nominati nell'
atto costitutivo, mentre per le nomine successive dovranno pronunciarsi i soci ai sensi dell’art.
2479.
Ai sensi del
secondo comma, il quale prevede l’applicazione dell
'art. 2383 anche alle s.r.l., la nomina degli amministratori dovrà sempre essere preceduta dalla presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione attestante l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo
2382, nonché di provvedimenti interdittivi adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea (la previsione è frutto della recente riforma apportata dal
D.Lgs. n. 183/2021 in attuazione della
Direttiva UE n. 1151 del 2019).
In mancanza di limiti temporali espressi, la durata della carica dovrà considerarsi
a tempo indeterminato, salvo morte, dimissioni o revoca e ferma restando una diversa previsione dell'atto costitutivo. Si ritiene comunque ammissibile la clausola
simul stabunt simul cadent, qualunque sia il sistema di amministrazione prescelto.
Qualora sia nominata una
pluralità di amministratori la norma dispone che essi andranno a formare il
consiglio di amministrazione. Nell'eventualità in cui nell'atto costitutivo manchi una formale previsione dell'organo amministrativo, tutti i soci dovranno essere considerati amministratori e dovrà ritenersi automaticamente costituito un consiglio di amministrazione.
Tuttavia,
a differenza delle s.p.a., tale previsione risulta essere di carattere dispositivo. I soci, infatti, possono espressamente optare per l’adozione di uno dei sistemi di amministrazione previsti per le
società di persone:
-
amministrazione congiunta (a maggioranza o all’unanimità)
-
amministrazione disgiunta;
In ogni caso va osservato che,
a prescindere dal sistema concretamente adottato, il legislatore ha imposto l’adozione del
metodo collegiale per:
- la redazione del progetto di
bilancio;
- la redazione del progetto di
fusione o di
scissione della società;
- le decisioni di
aumento del capitale sociale ai sensi dell’art.
2481.
Le decisioni dell’organo amministrativo potranno essere assunte anche mediante
consultazione scritta e, per quanto riguarda il
calcolo delle maggioranze, la dottrina prevalente ritiene che:
- laddove lo statuto preveda un sistema di amministrazione di soli soci, la maggioranza dovrà essere calcolata per
quota di capitale;
- laddove lo statuto preveda la possibilità di nominare amministratori anche non soci, la maggioranza dovrà essere calcolata
per teste.