La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (1).
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (3).
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (3).
Note
(1)
L'indirizzo politico dovrà essere il principale strumento attraverso cui attuare l'articolo in esame: esso soffre l'evoluzione dei rapporti sociali quanto il mutare delle condizioni economiche, per cui oltre alla regolamentazione risulterà necessaria la politica attiva dell'agevolazione e protezione del lavoro. Dibattuti e sempre attuali sono poi l'ambito delle cd. fasce deboli, del collocamento obbligatorio e delle varie forme di licenziamento, individuale e collettivo.
(3)
Il dovere di solidarietà, per il fine supremo del progresso materiale e spirituale, implica la cooperazione e la compartecipazione di tutti, nello svolgimento del proprio lavoro ai fini dell'utilità sociale.